| 1. Gli ex ispettori del lavoro già immessi nella VII
qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione
ispettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, e alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono
inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di
funzionario dell'ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica
funzionale.
2. Il personale di cui al comma 1, assunto in esito a
concorso pubblico bandito anteriormente al 1^ gennaio 1970,
per la ex qualifica di ispettore del lavoro e che dirige,
previo formale incarico dell'amministrazione, l'attività di
unità operativa permanente (aree o sezioni), è inquadrato
nella IX qualifica funzionale di coordinatore dell'ispettorato
del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data
del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1^
gennaio 1994.
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