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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15157
DDL1297-0002
Progetto di legge Camera n. 1297 - testo presentato - (DDL12-1297)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1297. TESTIPDL
...C1297.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1297 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il settore del trasporto pubblico
  locale si trova in una situazione di grave crisi strutturale
  che coinvolge la qualità del servizio offerto, rappresentando
  per la collettività un costo sociale non più tollerabile: i
  debiti accumulati negli ultimi anni dalle aziende di trasporto
  hanno superato, alla data odierna, la soglia dei 13.000
  miliardi di lire.
    Così come è attualmente strutturato il trasporto pubblico
  locale, non può che essere fonte di  deficit.  Ci
  troviamo, infatti, di fronte ad aziende che non sono in grado
  di manovrare due fondamentali fattori, il costo del personale
  e il fatturato, attraverso le tariffe che sono del tutto
  svincolate dall'effettivo costo del servizio reso.  Ne deriva
  che le aziende meglio gestite riescono a coprire, con i
  proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, il 35 per
  cento dei costi.
    Il fatto che le aziende siano inevitabilmente in passivo ha
  costituito un formidabile alibi per sprechi, inefficienze e
  purtroppo, in molti casi, corruzione.
    Il risultato è che in Italia esistono aziende che ricavano
  meno del 10 per cento dei costi.  La presente proposta di legge
  si pone l'obiettivo di mettere le aziende di trasporto
  pubblico locale in condizioni di poter operare attraverso un
  equilibrato rapporto costi-ricavi e si regge su due dati
  fondamentali: il contratto di servizio e la gara di
  appalto.
    Attraverso questi due strumenti è possibile, sia per le
  aziende che per gli enti locali, programmare costi ed entrate
  certe.  Sarà pertanto possibile riqualificare l'offerta del
  trasporto pubblico locale, invertendo le strategie della
  "prima Repubblica".
 
                               Pag. 2
 
    D'altra parte, i Governi precedenti hanno sempre attuato
  una politica dei trasporti fatta di scelte politiche non solo
  sbagliate, ma anche superficiali, privilegiando il trasporto
  privato individuale e relegando il trasporto pubblico locale
  in secondo piano.  Ciò ha portato ad uno sviluppo spropositato
  della mobilità su mezzo individuale nel trasporto urbano, a
  discapito di quella collettiva; infatti è stato calcolato che
  la mobilità su mezzo individuale è salita dal 33 per cento al
  73 per cento, mentre quella collettiva è passata dal 17 per
  cento al 7 per cento.  Ancora: è stato calcolato che il numero
  delle vetture per ogni chilometro di strada in Italia è pari a
  90, contro le 60 del Regno Unito, le 48 della Germania e le 25
  della Francia.
    Le erronee scelte politiche hanno determinato, quindi, un
  sistema di trasporti inefficiente ed inefficace, che ha
  comportato inevitabilmente dei costi elevati per i bilanci
  dello Stato e degli enti locali e per i cittadini.
    Pertanto, la situazione è tale da rendere improrogabile il
  riordino della materia attraverso una legge che non solo
  fornisca gli strumenti di intervento ma individui anche le
  competenze e le responsabilità delle istituzioni preposte alla
  garanzia del diritto alla mobilità dei cittadini.
    Da qui nasce la necessità di impegnare da un lato lo Stato
  e dall'altro gli enti locali.
    Del resto con ciò non si fa altro che ribadire il principio
  contenuto nel richiamato regolamento CEE n. 1893/91 del
  Consiglio, del 20 giugno 1991, secondo cui ciascun ente
  competente territorialmente deve assicurare l'espletamento del
  servizio del trasporto locale, il quale, per le sue stesse
  caratteristiche, deve garantire il diritto alla mobilità dei
  cittadini e concorrere alla salvaguardia ambientale e ad un
  equilibrato sviluppo economico e sociale.
  presente proposta di legge, individuando nelle regioni i
  soggetti a cui demandare - secondo gli indirizzi dettati dal
  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5,
  dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
  n.616, nonché dalla legge 8 giugno 1990, n.142 - le principali
  funzioni amministrative in materia di trasporti locali, tende
  a realizzare un reale decentramento delle competenze.
    Inoltre, la presente proposta di legge si pone come
  ulteriore obiettivo quello di realizzare un sistema integrato
  tra le varie modalità di trasporto, rispondendo così a quella
  esigenza di porre fine a quelle inefficienze ed a quegli
  sprechi che purtroppo hanno caratterizzato la gestione del
  trasporto pubblico locale.  Riteniamo che ciò possa essere
  raggiunto attraverso una gestione autonoma - da parte delle
  regioni - delle risorse necessarie al finanziamento del
  trasporto pubblico locale, prevedendo la regionalizzazione
  delle imposte applicate sulle benzine per autotrazione.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1297 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1297 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=129700 00 FASCIDC=12DDL1297 SORTNAV=0129700 000 00000 ZZDDLC1297 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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