| (Princìpi generali).
1. I princìpi desumibili della presente legge
costituiscono princìpi fondamentali in materia di trasporti
pubblici locali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117
della Costituzione.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
3. Rientrano nella competenza delle regioni le competenze
amministrative trasferite dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di
trasporti pubblici, nonché quelle delegate ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge. Sono altresì riservate
alla competenza delle regioni le competenze amministrative
relative alle linee marittime di cui alla legge 19 maggio
1975, n. 169, per la cui disciplina si provvede con apposito
provvedimento adottato in conformità ai princìpi della
presente legge.
4. E' compito delle regioni, nell'ambito delle competenze
in materia di trasporto pubblico locale garantire
all'individuo il diritto alla mobilità, tenendo conto in
particolare dei fattori sociali, ambientali e di assetto del
territorio.
5. Ogni ente competente ai sensi della presente legge, è
tenuto a garantire la fornitura di sufficienti servizi di
trasporto pubblico, in conformità alle disposizioni del
regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno
1991.
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