| (Definizione di trasporto pubblico locale).
1. Ai fini della presente legge si intendono per
trasporti pubblici locali i servizi svolgentisi in ambito
regionale, normalmente adibiti al trasporto collettivo di
persone e di cose, effettuati su strada, per ferrovia od altro
impianto fisso, per mare e via d'acqua interna, in modo
continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e
tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata al pubblico,
ivi compresi i servizi svolgentisi tra regioni confinanti.
2. Ai fini della presente legge sono assimilati al
trasporto pubblico locale i servizi effettuati con carattere
complementare e accessorio, individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4.
3. Le regioni, con proprie leggi, possono delegare agli
enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo
118, comma terzo, della Costituzione.
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