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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15160
DDL1297-0005
Progetto di legge Camera n. 1297 - testo presentato - (DDL12-1297)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C1297. TESTIPDL
...C1297.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1297 ZZ12 ZZPD ZZPR
                       (Programmazione
               del trasporto pubblico locale).
      1.  Le regioni adottano la programmazione come metodo di
  governo del trasporto pubblico locale, organizzando
  l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite con la presente
  legge in armonia con gli indirizzi nazionali di politica dei
  trasporti stabiliti dalle leggi dello Stato e dal piano
  generale dei trasporti e sue articolazioni settoriali.
    2.  Ai fini di cui al comma 1 le regioni:
        a)  predispongono i piani regionali dei trasporti ed
  i loro aggiornamenti in connessione con le previsioni di
  assetto territoriale, ambientale e di sviluppo economico;
        b)  definiscono gli indirizzi generali del trasporto
  in ambito regionale, anche al
 
                               Pag. 5
 
  fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento delle
  varie modalità di trasporto ed evitare sovrapposizioni e
  duplicazioni concorrenziali delle linee di trasporto
  pubblico;
        c)  adottano per i trasporti pubblici di propria
  competenza programmi pluriennali di assetto delle linee di
  trasporto pubblico atti ad assicurare un sistema di trasporto
  pubblico coordinato ed integrato secondo i fabbisogni di
  mobilità e nei limiti delle risorse finanziarie di cui
  all'articolo 11;
        d)  promuovono intese interregionali allo scopo di
  assicurare un sistema di trasporto pubblico integrato e
  coordinato.
    3.  Le regioni definiscono i piani regionali dei trasporti
  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    4.  In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3,
  il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo avviso
  alla regione interessata, provvede in via sostitutiva nei
  successivi tre mesi.  Gli enti locali di cui alla legge 8
  giugno 1990, n. 142, concorrono, nell'ambito delle rispettive
  competenze ed in conformità ai piani e agli indirizzi
  regionali, alla programmazione dei trasporti pubblici di cui
  all'articolo 2 della presente legge.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1297 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1297 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=020 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=129700 00 FASCIDC=12DDL1297 SORTNAV=0129700 000 00000 ZZDDLC1297 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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