| (Programmazione
del trasporto pubblico locale).
1. Le regioni adottano la programmazione come metodo di
governo del trasporto pubblico locale, organizzando
l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite con la presente
legge in armonia con gli indirizzi nazionali di politica dei
trasporti stabiliti dalle leggi dello Stato e dal piano
generale dei trasporti e sue articolazioni settoriali.
2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni:
a) predispongono i piani regionali dei trasporti ed
i loro aggiornamenti in connessione con le previsioni di
assetto territoriale, ambientale e di sviluppo economico;
b) definiscono gli indirizzi generali del trasporto
in ambito regionale, anche al
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fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento delle
varie modalità di trasporto ed evitare sovrapposizioni e
duplicazioni concorrenziali delle linee di trasporto
pubblico;
c) adottano per i trasporti pubblici di propria
competenza programmi pluriennali di assetto delle linee di
trasporto pubblico atti ad assicurare un sistema di trasporto
pubblico coordinato ed integrato secondo i fabbisogni di
mobilità e nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 11;
d) promuovono intese interregionali allo scopo di
assicurare un sistema di trasporto pubblico integrato e
coordinato.
3. Le regioni definiscono i piani regionali dei trasporti
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3,
il Ministro dei trasporti e della navigazione, previo avviso
alla regione interessata, provvede in via sostitutiva nei
successivi tre mesi. Gli enti locali di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, concorrono, nell'ambito delle rispettive
competenze ed in conformità ai piani e agli indirizzi
regionali, alla programmazione dei trasporti pubblici di cui
all'articolo 2 della presente legge.
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