| (Adempimenti regionali).
1. Per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3,
le regioni provvedono ad emanare norme al fine di:
a) definire aree omogenee di traffico sulla base di
criteri funzionali alle esigenze organizzative del territotio
e della mobilità;
b) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la
ristrutturazione del trasporto in sistemi di servizi a rete,
con riferimeno ai princìpi comunitari;
c) promuovere e sostenere la costituzione di forme
di gestione associative, tali
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da garantire la massima efficienza ed economicità della
gestione stessa;
d) stabilire le sanzioni amministrative a carico
dei viaggiatori e delle aziende di trasporto;
e) favorire l'affidamento a terzi di attività
strumentali od ausiliarie all'esercizio;
f) realizzare adeguati sistemi di informazione al
pubblico sull'offerta dei servizi di trasporto;
g) definire i servizi di trasporto di cui
all'articolo 2, comma 2, ivi compreso il trasporto con
elicottero all'interno di una regione o fra regioni
finitime.
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