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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15162
DDL1297-0007
Progetto di legge Camera n. 1297 - testo presentato - (DDL12-1297)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C1297. TESTIPDL
...C1297.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1297 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Organizzazione dei servizi di trasporto).
      1.  Le regioni e gli enti locali organizzano i servizi di
  trasporto pubblico locale di cui alla presente legge nel
  rispetto di princìpi di economicità, di efficienza e di
  qualità del servizio da conseguirsi anche attraverso un
  assetto basato sulla intermodalità del trasporto.
    2.  I servizi di trasporto di competenza regionale sono
  esercitati in forma imprenditoriale secondo le norme del
  codice civile e rimangono affidati in regime di concessione
  secondo la procedura concorrenziale dell'appalto concorso.
    3.  L'invito alla gara ai sensi del comma 2, stabilisce le
  forme, i modi ed i termini della presentazione delle offerte
  secondo un capitolato di programma nel quale risultino i
  requisiti cui il servizio deve rispondere.  L'ente concedente
  procede alla scelta del soggetto gestore secondo una
  valutazione unitaria che tiene conto dei profili tecnici ed
  economici delle singole offerte.
    4.  Gli enti locali provvedono all'affidamento dei servizi
  di propria competenza di preferenza nelle forme di gestione
  previste dalle lettere  b)  ed  e),  comma 3,
  dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e
  dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n.
  498, e dalle altre disposizioni
 
                               Pag. 7
 
  legislative in vigore.  A parziale deroga del citato
  articolo 22, anche i servizi esercitati ai sensi della lettera
  e)  del medesimo comma 3, sono affidati in regime di
  concessione, secondo le procedure di cui al presente
  articolo.
    5.  In attesa del completamento dei processi di
  riorganizzazione avviati ai sensi dell'articolo 4, i servizi
  di trasporto pubblico locale restano affidati alle aziende già
  esercenti fino al secondo anno successivo alla data di entrata
  in vigore della presente legge, salvo i casi di risoluzione,
  revoca e decadenza.  Il presente comma non si applica alle
  province istituite ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1297 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1297 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=014 PAGFIN=0007 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=129700 00 FASCIDC=12DDL1297 SORTNAV=0129700 000 00000 ZZDDLC1297 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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