| (Organizzazione dei servizi di trasporto).
1. Le regioni e gli enti locali organizzano i servizi di
trasporto pubblico locale di cui alla presente legge nel
rispetto di princìpi di economicità, di efficienza e di
qualità del servizio da conseguirsi anche attraverso un
assetto basato sulla intermodalità del trasporto.
2. I servizi di trasporto di competenza regionale sono
esercitati in forma imprenditoriale secondo le norme del
codice civile e rimangono affidati in regime di concessione
secondo la procedura concorrenziale dell'appalto concorso.
3. L'invito alla gara ai sensi del comma 2, stabilisce le
forme, i modi ed i termini della presentazione delle offerte
secondo un capitolato di programma nel quale risultino i
requisiti cui il servizio deve rispondere. L'ente concedente
procede alla scelta del soggetto gestore secondo una
valutazione unitaria che tiene conto dei profili tecnici ed
economici delle singole offerte.
4. Gli enti locali provvedono all'affidamento dei servizi
di propria competenza di preferenza nelle forme di gestione
previste dalle lettere b) ed e), comma 3,
dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e
dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, e dalle altre disposizioni
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legislative in vigore. A parziale deroga del citato
articolo 22, anche i servizi esercitati ai sensi della lettera
e) del medesimo comma 3, sono affidati in regime di
concessione, secondo le procedure di cui al presente
articolo.
5. In attesa del completamento dei processi di
riorganizzazione avviati ai sensi dell'articolo 4, i servizi
di trasporto pubblico locale restano affidati alle aziende già
esercenti fino al secondo anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, salvo i casi di risoluzione,
revoca e decadenza. Il presente comma non si applica alle
province istituite ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
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