| (Trasporto pubblico locale su strada).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
l'affidamento degli autoservizi di linea è disciplinato
secondo i seguenti princìpi di riforma economica ed
organizzativa:
a) i programmi di esercizio devono indicare i costi
di impianto e di gestione del servizio nonché le modalità di
perseguimento dell'equilibrio economico;
b) l'organizzazione tecnica e l'idoneità
finanziaria dei soggetti affidatari devono essere adeguate ai
requisiti previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 20 dicembre 1991 n.448;
c) le forme e le modalità di esercizio devono aver
riguardo alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, in
rapporto anche alla qualità dello stesso;
d) la gestione deve essere affidata per un periodo
non inferiore a quattro anni, mediante contratto di servizio
stipulato ai sensi dell'articolo 8, nel quale sono definite le
risorse pubbliche disponibili per concorrere alle spese di
esercizio.
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2. Le regioni vigilano sull'osservanza dei princìpi di cui
al comma 1 e creano l'ufficio competente a valutare:
a) l'osservanza degli obblighi derivanti
dall'affidamento:
b) la sicurezza degli impianti ai sensi della
legislazione vigente;
c) il regolare funzionamento dei servizi dati in
affidamento;
d) la qualità del servizio erogato e in particolar
modo il rispetto degli orari depositati presso gli uffici
regionali.
3. Le regioni hanno altresì il diritto di richiedere dati
ed informazioni di carattere tecnico, economico e finanziario,
nonché di effettuare ispezioni e verifiche di carattere
operativo, organizzativo e contabile.
4. Il soggetto gestore ha l'obbligo di consentire ed
agevolare lo svolgimento delle ispezioni e delle verifiche di
cui al comma 3, fornendo la collaborazione necessaria e
mettendo a disposizione i mezzi adeguati.
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