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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15163
DDL1297-0008
Progetto di legge Camera n. 1297 - testo presentato - (DDL12-1297)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C1297. TESTIPDL
...C1297.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1297 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Trasporto pubblico locale su strada).
      1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
  l'affidamento degli autoservizi di linea è disciplinato
  secondo i seguenti princìpi di riforma economica ed
  organizzativa:
        a)  i programmi di esercizio devono indicare i costi
  di impianto e di gestione del servizio nonché le modalità di
  perseguimento dell'equilibrio economico;
        b)  l'organizzazione tecnica e l'idoneità
  finanziaria dei soggetti affidatari devono essere adeguate ai
  requisiti previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e
  della navigazione 20 dicembre 1991 n.448;
        c)  le forme e le modalità di esercizio devono aver
  riguardo alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, in
  rapporto anche alla qualità dello stesso;
        d)  la gestione deve essere affidata per un periodo
  non inferiore a quattro anni, mediante contratto di servizio
  stipulato ai sensi dell'articolo 8, nel quale sono definite le
  risorse pubbliche disponibili per concorrere alle spese di
  esercizio.
 
                               Pag. 8
 
    2.  Le regioni vigilano sull'osservanza dei princìpi di cui
  al comma 1 e creano l'ufficio competente a valutare:
        a)  l'osservanza degli obblighi derivanti
  dall'affidamento:
        b)  la sicurezza degli impianti ai sensi della
  legislazione vigente;
        c)  il regolare funzionamento dei servizi dati in
  affidamento;
        d)  la qualità del servizio erogato e in particolar
  modo il rispetto degli orari depositati presso gli uffici
  regionali.
    3.  Le regioni hanno altresì il diritto di richiedere dati
  ed informazioni di carattere tecnico, economico e finanziario,
  nonché di effettuare ispezioni e verifiche di carattere
  operativo, organizzativo e contabile.
    4.  Il soggetto gestore ha l'obbligo di consentire ed
  agevolare lo svolgimento delle ispezioni e delle verifiche di
  cui al comma 3, fornendo la collaborazione necessaria e
  mettendo a disposizione i mezzi adeguati.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1297 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1297 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=015 PAGFIN=0008 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=129700 00 FASCIDC=12DDL1297 SORTNAV=0129700 000 00000 ZZDDLC1297 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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