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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15164
DDL1297-0009
Progetto di legge Camera n. 1297 - testo presentato - (DDL12-1297)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C1297. TESTIPDL
...C1297.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1297 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Trasporto pubblico locale su ferro).
      1.  Ai fini della realizzazione di sistemi integrati di
  trasporto pubblico locale secondo i princìpi di cui
  all'articolo 3, è disposta la riorganizzazione dei servizi
  ferroviari svolti in regime di concessione e in gestione
  commissariale governativa.
    2.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro dei trasporti e della
  navigazione, previo parere della Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, provvede, con propri decreti,
  all'adozione del piano di riorganizzazione dei servizi
  ferroviari, articolato per ambito regionale o con riferimento
  a due regioni confinanti.
    3.  Il piano di riorganizzazione di cui al comma 2, prevede
  altresì la trasformazione delle gestioni commissariali
  governative in società per azioni e a tal fine, con i decreti
 
                               Pag. 9
 
  di cui al medesimo comma 2, sono stabiliti i criteri per
  l'attuazione della predetta trasformazione, per la definizione
  del patrimonio di ciascuna società e delle risorse economiche
  che ad esse fanno capo, nonché per l'organizzazione delle
  relative partecipazioni azionarie, promuovendo, per quanto
  possibile, l'accesso diffuso alle suddette partecipazioni
  anche attraverso la cessione parziale a società esercenti
  servizi di trasporto locale ovvero ad organismi ed operatori
  privati.  Alle società derivanti dalle cessate gestioni
  commissariali governative è affidata a titolo gratuito la
  gestione del patrimonio e dei relativi impianti.
    4.  In seguito all'adozione del piano di riorganizzazione
  previsto dal presente articolo, le funzioni amministrative
  statali in materia di esercizio ferroviario svolto in regime
  di concessione sono delegate alle regioni.  Restano di
  competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione i
  compiti in materia di sicurezza.  Alle regioni spettano le
  competenze in materia di programmazione e coordinamento
  generale, nonché la definizione dei contratti di programma
  relativi agli investimenti, tenuto conto dell'organizzazione
  dei sistemi di trasporto pubblico locale definiti dai piani
  regionali dei trasporti.
    5.  I servizi ferroviari di cui al presente articolo sono
  affidati in regime di concessione alle società esercenti per
  una durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  Tali società erogano i servizi richiesti dagli
  enti competenti sulla base di contratti di servizio stipulati
  ai sensi dell'articolo 8.
    6.  E' fatto obbligo alle società concessionarie di
  consentire, previa intesa sulle modalità d'uso, che gli
  impianti di trasporto siano utilizzati anche dai vettori che,
  in possesso dei necessari requisiti tecnici e finanziari, ne
  facciano richiesta, in conformità alle disposizioni contenute
  nella direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
  relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.  A tali
  fini, il Ministro dei trasporti e della navigazione
  stabilisce, con proprio decreto, le condizioni di
  applicabilità della citata direttiva ai servizi ferroviari di
  cui al presente articolo.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1297 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1297 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=021 PAGFIN=0009 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=129700 00 FASCIDC=12DDL1297 SORTNAV=0129700 000 00000 ZZDDLC1297 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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