| (Trasporto pubblico locale su ferro).
1. Ai fini della realizzazione di sistemi integrati di
trasporto pubblico locale secondo i princìpi di cui
all'articolo 3, è disposta la riorganizzazione dei servizi
ferroviari svolti in regime di concessione e in gestione
commissariale governativa.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede, con propri decreti,
all'adozione del piano di riorganizzazione dei servizi
ferroviari, articolato per ambito regionale o con riferimento
a due regioni confinanti.
3. Il piano di riorganizzazione di cui al comma 2, prevede
altresì la trasformazione delle gestioni commissariali
governative in società per azioni e a tal fine, con i decreti
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di cui al medesimo comma 2, sono stabiliti i criteri per
l'attuazione della predetta trasformazione, per la definizione
del patrimonio di ciascuna società e delle risorse economiche
che ad esse fanno capo, nonché per l'organizzazione delle
relative partecipazioni azionarie, promuovendo, per quanto
possibile, l'accesso diffuso alle suddette partecipazioni
anche attraverso la cessione parziale a società esercenti
servizi di trasporto locale ovvero ad organismi ed operatori
privati. Alle società derivanti dalle cessate gestioni
commissariali governative è affidata a titolo gratuito la
gestione del patrimonio e dei relativi impianti.
4. In seguito all'adozione del piano di riorganizzazione
previsto dal presente articolo, le funzioni amministrative
statali in materia di esercizio ferroviario svolto in regime
di concessione sono delegate alle regioni. Restano di
competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione i
compiti in materia di sicurezza. Alle regioni spettano le
competenze in materia di programmazione e coordinamento
generale, nonché la definizione dei contratti di programma
relativi agli investimenti, tenuto conto dell'organizzazione
dei sistemi di trasporto pubblico locale definiti dai piani
regionali dei trasporti.
5. I servizi ferroviari di cui al presente articolo sono
affidati in regime di concessione alle società esercenti per
una durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Tali società erogano i servizi richiesti dagli
enti competenti sulla base di contratti di servizio stipulati
ai sensi dell'articolo 8.
6. E' fatto obbligo alle società concessionarie di
consentire, previa intesa sulle modalità d'uso, che gli
impianti di trasporto siano utilizzati anche dai vettori che,
in possesso dei necessari requisiti tecnici e finanziari, ne
facciano richiesta, in conformità alle disposizioni contenute
nella direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. A tali
fini, il Ministro dei trasporti e della navigazione
stabilisce, con proprio decreto, le condizioni di
applicabilità della citata direttiva ai servizi ferroviari di
cui al presente articolo.
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