| (Contratto di servizio).
1. I servizi di trasporto pubblico sono regolati in base
a contratti di servizi stipulati tra l'ente concedente e il
soggetto affidatario.
2. Ai fini di cui al comma 1 nei contratti di servizi sono
indicati:
a) la rete dei servizi ed il relativo programma di
esercizio;
b) il costo dei servizi in relazione ai diversi
sistemi e modalità di trasporto;
c) le risorse necessarie e le relative modalità di
pagamento, per assicurare il conseguimento, unitamente ai
proventi del traffico, dell'equilibrio economico e finanziario
dell'esercizio;
d) la remunerazione del capitale investito,
comprese le quote di accantonamento per il rinnovo del
materiale rotabile e degli impianti;
e) la durata dell'affidamento e le cause di
risoluzione, revoca e decadenza;
f) la regolazione dei rapporti economici,
diversificata in relazione alle citate ipotesi di cessazione
anticipata del rapporto ovvero in caso di mancato rinnovo
disposto dall'ente concedente;
g) l'eventuale revisione dei corrispettivi
convenuti;
h) l'eventuale affidamento a terzi di servizi
marginali finalizzato all'ottenimento di benefìci economici ed
organizzativi;
i) le garanzie finanziarie.
3. Nei contratti di servizio sono altresì definiti gli
obblighi di servizio pubblico e individuate le risorse ad esse
destinate.
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