| (Linee d'interesse locale
delle Ferrovie dello Stato Spa).
1. Le regioni, con proprie norme, definiscono i criteri
e le modalità di organizzazione
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del servizio sulle linee ferroviarie locali o
secondarie gestite dalle Ferrovie dello Stato Spa, in
conformità ai piani regionali di trasporto.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1,
le Ferrovie dello Stato Spa possono cedere, previa apposita
intesa con le regioni interessate. l'esercizio dei servizi
ferroviari esclusivamente locali alle società di cui
all'articolo 7, anche assumendo in esse partecipazioni non di
maggioranza.
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