| (Tariffe).
1. Le regioni stabiliscono, nel rispetto dei princìpi di
integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e modi del
trasporto locale, i criteri e le direttive per la
determinazione, anche da parte degli enti locali per quanto di
loro competenza, delle tariffe dei corrispondenti servizi in
modo da assicurare introiti tariffari che, congiuntamente alle
risorse fissate nei contratti di servizio, consentano il
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della gestione corrente.
2. Resta fermo quanto previsto all'articolo 54, comma 8,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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