| (Risorse finanziarie).
1. Ai fini di cui alla presente legge le risorse
finanziarie delle regioni a statuto ordinario per il trasporto
pubblico locale sono costituite, in attesa della riforma
organica della finanza regionale, da:
a) trasferimenti dello Stato provenienti dal Fondo
nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 9
della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive
modificazioni, confluiti nel fondo comune di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del
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comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n.
500;
b) trasferimenti dello Stato, in relazione alle
quote afferenti i servizi delegati, per l'esercizio delle
ferrovie in concessione ed in gestione governativa e dei
servizi marittimi regionali;
c) trasferimenti dello Stato per gli oneri relativi
ai contratti di servizio di trasporto locale delle Ferrovie
dello Stato Spa, a partire dall'esercizio finanziario
successivo alla scadenza del biennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
d) entrate regionali, non derivanti da
trasferimenti dello Stato.
2. Gli introiti tariffari affluiscono direttamente ai
bilanci delle aziende esercenti e sono computati in sede di
determinazione dei corrispettivi di concessione.
3. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 1 del
presente articolo, sono confermate nell'importo di lire 4.764
miliardi, come già disposto all'articolo 3, comma 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 500. Alla ripartizione tra le
regioni si provvede in conformità ai criteri stabiliti con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto
dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, assumendo come
prioritari i parametri relativi alle vettureKm prodotte, ai
passeggeri-Km trasportati ed al miglior rapporto tra
passeggeri-Km trasportati e passeggeri-Km prodotti.
4. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1
restano determinate su base parametrica per i servizi
ferroviari e marittimi regionali provenienti dalla competenza
statale, secondo gli importi riconosciuti con decreti del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, in favore dei servizi ferroviari e
marittimi regionali svolgentisi nel territorio di ciascuna
regione.
5. Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono
stabilite con decreto del
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Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro del tesoro, e sono ripartite tra le regioni
interessate in relazione alle quote afferenti il servizio di
trasporto locale delle Ferrovie dello Stato Spa esercitato
nell'ambito di ciascuna regione. Limitatamente al primo
biennio successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, lo Stato provvede direttamente, previa
verifica di congruità degli atti, agli oneri relativi ai
contratti di servizio di trasporto locale intercorsi fra le
regioni e le Ferrovie dello Stato Spa.
6. Limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono
destinati a spese per il trasporto pubblico locale.
7. Per lo stesso periodo di cui al comma 6, l'imposta di
fabbricazione sulla benzina e sui gasoli per autotrazione è
aumentata di lire 50 al litro. I proventi derivanti dalla
vendita effettuata negli impianti di distribuzione
autostradali confluiscono nelle risorse di cui alla lettera
a) del comma 1 ad incremento degli importi determinati
ai sensi del comma 3. I proventi derivanti dalla vendita
effettuata, in ciascuna regione, negli altri impianti di
distribuzione confluiscono nelle entrate di cui alla lettera
d) del comma 1 della regione stessa e sono destinati a
spese per il trasporto pubblico locale.
8. Ai fini del miglioramento della funzionalità del
trasporto pubblico locale, le regioni possono istituire
imposte di carattere regionale.
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