Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15168
DDL1297-0013
Progetto di legge Camera n. 1297 - testo presentato - (DDL12-1297)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C1297. TESTIPDL
...C1297.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1297 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Risorse finanziarie).
      1.  Ai fini di cui alla presente legge le risorse
  finanziarie delle regioni a statuto ordinario per il trasporto
  pubblico locale sono costituite, in attesa della riforma
  organica della finanza regionale, da:
        a)  trasferimenti dello Stato provenienti dal Fondo
  nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
  aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 9
  della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive
  modificazioni, confluiti nel fondo comune di cui all'articolo
  8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del
 
                              Pag. 12
 
  comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n.
  500;
        b)  trasferimenti dello Stato, in relazione alle
  quote afferenti i servizi delegati, per l'esercizio delle
  ferrovie in concessione ed in gestione governativa e dei
  servizi marittimi regionali;
        c)  trasferimenti dello Stato per gli oneri relativi
  ai contratti di servizio di trasporto locale delle Ferrovie
  dello Stato Spa, a partire dall'esercizio finanziario
  successivo alla scadenza del biennio dalla data di entrata in
  vigore della presente legge;
        d)  entrate regionali, non derivanti da
  trasferimenti dello Stato.
    2.  Gli introiti tariffari affluiscono direttamente ai
  bilanci delle aziende esercenti e sono computati in sede di
  determinazione dei corrispettivi di concessione.
    3.  Le risorse di cui alla lettera  a)  del comma 1 del
  presente articolo, sono confermate nell'importo di lire 4.764
  miliardi, come già disposto all'articolo 3, comma 2, della
  legge 23 dicembre 1992, n. 500.  Alla ripartizione tra le
  regioni si provvede in conformità ai criteri stabiliti con
  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
  concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto
  dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, assumendo come
  prioritari i parametri relativi alle vettureKm prodotte, ai
  passeggeri-Km trasportati ed al miglior rapporto tra
  passeggeri-Km trasportati e passeggeri-Km prodotti.
    4.  Le risorse di cui alla lettera  b)  del comma 1
  restano determinate su base parametrica per i servizi
  ferroviari e marittimi regionali provenienti dalla competenza
  statale, secondo gli importi riconosciuti con decreti del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
  Ministro del tesoro, in favore dei servizi ferroviari e
  marittimi regionali svolgentisi nel territorio di ciascuna
  regione.
    5.  Le risorse di cui alla lettera  c)  del comma 1 sono
  stabilite con decreto del
 
                              Pag. 13
 
  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
  il Ministro del tesoro, e sono ripartite tra le regioni
  interessate in relazione alle quote afferenti il servizio di
  trasporto locale delle Ferrovie dello Stato Spa esercitato
  nell'ambito di ciascuna regione.  Limitatamente al primo
  biennio successivo alla data di entrata in vigore della
  presente legge, lo Stato provvede direttamente, previa
  verifica di congruità degli atti, agli oneri relativi ai
  contratti di servizio di trasporto locale intercorsi fra le
  regioni e le Ferrovie dello Stato Spa.
    6.  Limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di cui
  alle lettere  a),   b)  e  c)  del comma 1 sono
  destinati a spese per il trasporto pubblico locale.
    7.  Per lo stesso periodo di cui al comma 6, l'imposta di
  fabbricazione sulla benzina e sui gasoli per autotrazione è
  aumentata di lire 50 al litro.  I proventi derivanti dalla
  vendita effettuata negli impianti di distribuzione
  autostradali confluiscono nelle risorse di cui alla lettera
  a)  del comma 1 ad incremento degli importi determinati
  ai sensi del comma 3.  I proventi derivanti dalla vendita
  effettuata, in ciascuna regione, negli altri impianti di
  distribuzione confluiscono nelle entrate di cui alla lettera
  d)  del comma 1 della regione stessa e sono destinati a
  spese per il trasporto pubblico locale.
    8.  Ai fini del miglioramento della funzionalità del
  trasporto pubblico locale, le regioni possono istituire
  imposte di carattere regionale.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1297 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1297 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=024 PAGFIN=0013 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=129700 00 FASCIDC=12DDL1297 SORTNAV=0129700 000 00000 ZZDDLC1297 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati