| (Disposizioni fiscali).
1. Le operazioni di costituzione, conferimento, fusione,
incorporazione, scissione e cessione di società o di aziende o
loro rami, di trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o
quote di società, nonché di quote di partecipazione a
consorzi, finalizzate al conseguimento degli obiettivi della
presente legge, sono escluse da imposte per un periodo di
cinque anni dalla data di
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entrata in vigore dalla presente legge. Agli effetti delle
imposte sui redditi, le operazioni di cui sopra non
costituiscono realizzo di plusvalenze.
2. Gli importi erogati alle aziende esercenti trasporto
pubblico d'interesse regionale e locale in attuazione dei
contratti di servizio di cui alla presente legge, non sono
considerati corrispettivi, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
3. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo
modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
" h-bis) le prestazioni di trasporto pubblico di
interesse regionale e locale".
4. Il numero 14) del primo comma dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, è
abrogato.
5. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da
ultimo modificata dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, il numero 127) è sostituito dal seguente:
"127) prestazioni relative al trasporto pubblico di persone
e veicoli e viaggiatori di bagagli al seguito effettuato con
qualsiasi mezzo".
6. Gli importi di cui al comma 2 del presente articolo non
sono da considerarsi componenti positive del reddito ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1987, n. 18.
7. I contratti di servizio sono soggetti a registrazione a
tassa fissa in caso d'uso.
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