| (Riunioni).
1. Gli organi di rappresentanza sono convocati dal
proprio presidente o da un quinto dei componenti il consiglio.
Di tale convocazione è data comunicazione al corrispondente
comando, con congruo anticipo, per le conseguenti disposizioni
logistiche ed amministrative, ed ai delegati, che devono
essere avvisati almeno cinque giorni prima, salvo il caso di
urgenza motivata.
2. Gli organi centrali si riuniscono almeno una volta al
mese nella loro sede istituzionale, salvo diversa decisione
dell'assemblea.
3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno
dell'organo centrale delle Forze armate sono convocate almeno
una volta al mese su materia di esclusiva pertinenza della
singola Forza armata.
4. Gli organi centrali di rappresentanza hanno la facoltà
di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi in sessioni
congiunte con gli organi intermedi ed almeno una volta
all'anno con quelli di base.
5. Gli organi centrali possono avere rapporti tra di loro e
con organismi similari degli Stati membri della Comunità
europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e
di pensionati e con sindacati nazionali, nonché con altre
organizzazioni aventi fini morali o culturali.
6. Gli organi di rappresentanza ad ogni livello possono
avere rapporti di
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informazione e di confronto tra di loro e con associazioni,
enti, organismi sociali, culturali ed istituzionali, nonché
con organizzazioni sindacali, previa decisione della
maggioranza qualificata delle rispettive assemblee,
salvaguardando il rispetto della rigorosa autonomia
dell'istituzione militare, dei vincoli di riservatezza imposti
ai suoi dipendenti e della sua assoluta estraneità alle
competizioni politiche.
7. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza
militare si riuniscono normalmente una volta al mese e possono
riunirsi in sessione congiunta almeno una volta ogni tre
mesi.
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