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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1517
DDL0093-0013
Progetto di legge Camera n. 93 - testo presentato - (DDL12-93)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C93. TESTIPDL
...C93.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC93 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Riunioni).
      1.  Gli organi di rappresentanza sono convocati dal
  proprio presidente o da un quinto dei componenti il consiglio.
  Di tale convocazione è data comunicazione al corrispondente
  comando, con congruo anticipo, per le conseguenti disposizioni
  logistiche ed amministrative, ed ai delegati, che devono
  essere avvisati almeno cinque giorni prima, salvo il caso di
  urgenza motivata.
    2.  Gli organi centrali si riuniscono almeno una volta al
  mese nella loro sede istituzionale, salvo diversa decisione
  dell'assemblea.
    3.  Le riunioni delle sezioni costituite all'interno
  dell'organo centrale delle Forze armate sono convocate almeno
  una volta al mese su materia di esclusiva pertinenza della
  singola Forza armata.
    4.  Gli organi centrali di rappresentanza hanno la facoltà
  di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi in sessioni
  congiunte con gli organi intermedi ed almeno una volta
  all'anno con quelli di base.
    5.  Gli organi centrali possono avere rapporti tra di loro e
  con organismi similari degli Stati membri della Comunità
  europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e
  di pensionati e con sindacati nazionali, nonché con altre
  organizzazioni aventi fini morali o culturali.
    6.  Gli organi di rappresentanza ad ogni livello possono
  avere rapporti di
 
                              Pag. 10
 
  informazione e di confronto tra di loro e con associazioni,
  enti, organismi sociali, culturali ed istituzionali, nonché
  con organizzazioni sindacali, previa decisione della
  maggioranza qualificata delle rispettive assemblee,
  salvaguardando il rispetto della rigorosa autonomia
  dell'istituzione militare, dei vincoli di riservatezza imposti
  ai suoi dipendenti e della sua assoluta estraneità alle
  competizioni politiche.
    7.  Gli organi intermedi e di base della rappresentanza
  militare si riuniscono normalmente una volta al mese e possono
  riunirsi in sessione congiunta almeno una volta ogni tre
  mesi.
 
DATA=950415 FASCID=DDL12-93 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0093 TOTPAG=0018 TOTDOC=0026 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=011 PAGFIN=0010 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=009300 00 FASCIDC=12DDL0093 SORTNAV=0009300 000 00000 ZZDDLC93 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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