| (Mobilità).
1. L'articolo 26 dell'allegato A, al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, recante il regolamento contenente
disposizioni sullo stato giuridico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione, è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. Ferma restando la previsione dell'articolo
3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270,
le aziende hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 8
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di
collocare in mobilità il personale eccedente in tutti i casi
di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ancorché
determinati da:
a) riassetto dei servizi originato dall'attuazione
dei piani regionali di trasporto o dei piani di bacino;
b) riduzione del livello dei servizi comunque
operata dall'ente concedente;
c) ristrutturazioni aziendali anche conseguenti ad
assorbimento di servizi per subentro concessionale, fusione,
incorporazione, scissione, cessione di aziende o rami di
azienda, ovvero per esigenze di eliminazione di perdite di
gestione;
d) mutamento nei sistemi di esercizio.
2. Ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi del
presente articolo si applica la disciplina prevista dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
limitatamente alle procedure, all'iscrizione nelle liste,
all'indennità ed al collocamento dei lavoratori in
mobilità.
3. L'azienda che ha operato riduzioni di personale è tenuta
a riassumere di preferenza
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i lavoratori esonerati, che ne facciano domanda, a
misura che si rendono vacanti i posti, cui essi saranno
ritenuti idonei, anche per qualifiche inferiori. Il diritto
alla preferenza si estingue dopo il terzo anno
dall'esonero.
4. Il personale posto in mobilità dall'azienda che cessa
dal rapporto concessionale può essere assunto dall'azienda
subentrante, nei limiti delle proprie esigenze organizzative e
con il trattamento economico e normativo di quest'ultima.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si
provvede anche mediante versamento da parte dell'azienda
interessata e per ogni lavoratore posto in mobilità, di un
contributo in misura pari all'1,5 per cento dell'ultima
retribuzione mensile calcolata sull'imponibile previdenziale.
Il contributo è dovuto per dodici mesi, con decorrenza dal
mese successivo a quello di esonero.
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