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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15170
DDL1297-0015
Progetto di legge Camera n. 1297 - testo presentato - (DDL12-1297)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C1297. TESTIPDL
...C1297.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 15 Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1297 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Mobilità).
    1.  L'articolo 26 dell'allegato A, al regio decreto 8
  gennaio 1931, n. 148, recante il regolamento contenente
  disposizioni sullo stato giuridico del personale delle
  ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
  concessione, è sostituito dal seguente:
    "Art. 26. - 1.  Ferma restando la previsione dell'articolo
  3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
  dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come sostituito
  dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270,
  le aziende hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 24 della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 8
  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di
  collocare in mobilità il personale eccedente in tutti i casi
  di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ancorché
  determinati da:
        a)  riassetto dei servizi originato dall'attuazione
  dei piani regionali di trasporto o dei piani di bacino;
        b)  riduzione del livello dei servizi comunque
  operata dall'ente concedente;
        c)  ristrutturazioni aziendali anche conseguenti ad
  assorbimento di servizi per subentro concessionale, fusione,
  incorporazione, scissione, cessione di aziende o rami di
  azienda, ovvero per esigenze di eliminazione di perdite di
  gestione;
        d)  mutamento nei sistemi di esercizio.
    2.  Ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi del
  presente articolo si applica la disciplina prevista dalla
  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
  limitatamente alle procedure, all'iscrizione nelle liste,
  all'indennità ed al collocamento dei lavoratori in
  mobilità.
    3.  L'azienda che ha operato riduzioni di personale è tenuta
  a riassumere di preferenza
 
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  i lavoratori esonerati, che ne facciano domanda, a
  misura che si rendono vacanti i posti, cui essi saranno
  ritenuti idonei, anche per qualifiche inferiori.  Il diritto
  alla preferenza si estingue dopo il terzo anno
  dall'esonero.
    4.  Il personale posto in mobilità dall'azienda che cessa
  dal rapporto concessionale può essere assunto dall'azienda
  subentrante, nei limiti delle proprie esigenze organizzative e
  con il trattamento economico e normativo di quest'ultima.
    5.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si
  provvede anche mediante versamento da parte dell'azienda
  interessata e per ogni lavoratore posto in mobilità, di un
  contributo in misura pari all'1,5 per cento dell'ultima
  retribuzione mensile calcolata sull'imponibile previdenziale.
  Il contributo è dovuto per dodici mesi, con decorrenza dal
  mese successivo a quello di esonero.
 
DATA=940922 FASCID=DDL12-1297 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1297 TOTPAG=0016 TOTDOC=0015 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0016 RIGFIN=017 UPAG=SI PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=129700 00 FASCIDC=12DDL1297 SORTNAV=0129700 000 00000 ZZDDLC1297 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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