| Onorevoli Colleghi! -- Gli usi civici e le trazzere
demaniali (già regie trazzere), sono rispettivamente, regolati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dalle disposizioni
contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e dalle
norme regolamentari vigenti in materia di trazzere di cui al
regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1878, convertito
dalla legge 18 gennaio 1937, n. 232.
Si tratta, per gli usi civici, di diritti di sfruttamento
su terreni attribuiti in epoca medievale a categorie di
abitanti per sollevarli da particolare disagio o per concedere
privilegi, motivati per lo più dalle generalizzate condizioni
di indigenza allora presenti in tutta Italia; mentre per i
suoli che ricadono in zona trazzerale si tratta di esigenze
diverse e non facilmente riconducibili ad una configurazione
giuridica unitaria.
Eppure, a distanza di oltre un cinquantennio dalla data di
entrata in vigore delle citate leggi e regolamenti, sussistono
ancora i commissariati per la liquidazione degli usi civici ed
il servizio tecnico per le trazzere, che utilizzano personale
regionale, ma che di fatto non svolgono più, quasi, alcuna
funzione.
In relazione a quanto brevemente prospettato ed al fine di
ottemperare alle stesse finalità della legge che regola le due
diverse posizioni di istituti, ciò che si propone non è di
reprimere un incolpevole abuso ma di individuare il limite
della tutela da offrire per sanare una situazione giuridica
che sembra rivestire tutti i caratteri della proprietà, ma che
apparentemente si trova in conflitto con l'analogo diritto non
esercitato però da oltre cinquant'anni dalle amministrazioni
interessate.
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Allo scopo di far cessare questa assurda utilizzazione di
pubblici privilegi ed al fine di dare un definitivo assetto a
quei tronconi di trazzere che non rispondono nei tempi moderni
più ad alcuna finalità, anche perché questi non possono che
ritenersi già sdemanializzati di fatto, la presente proposta
di legge prevede l'estinzione sia degli usi civici sia dei
diritti di godimento promiscuo, nonché l'estinzione di
demanialità su quelle trazzere le cui finalità sono già
venute a cessare per l'evolversi del tempo, estinzione che
dovrà essere pronunziata dagli assessorati regionali
all'agricoltura ed alle foreste, con la conseguente
soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi
civici e degli uffici tecnici regionali per le trazzere ed il
rientro del personale, a tali uffici destinato, nelle
amministrazioni di appartenenza.
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