| 1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di
cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nonché
gli uffici speciali tecnici per le trazzere di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni,
sono soppressi.
2. Il personale in servizio presso gli organismi soppressi
ai sensi del comma 1 rientra nell'amministrazione di
appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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