| 1. L'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La categoria dei quadri è costituita
dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo
alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere
continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante
importanza per la programmazione, la gestione e lo sviluppo
degli obiettivi dell'impresa, ed in particolare:
a) mansioni di responsabilità in rappresentanza del
datore di lavoro;
b) mansioni di sovraintendenza ovvero di
coordinamento dell'attività di altri lavoratori;
c) mansioni tecniche ovvero amministrative di alto
livello professionale".
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