| 1. Dopo l'articolo 6- bis della legge 13 maggio 1985,
n. 190, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è
aggiunto il seguente:
"Art. 6- ter. - 1. Negli organismi e negli enti
pubblici, nei quali sono previste rappresentanze del mondo del
lavoro, sono chiamati a partecipare di diritto lavoratori
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale della categoria dei
quadri".
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