| 1. I commi 1 e 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, devono interpretarsi nel senso che i benefìci
previsti in materia di astensione facoltativa e di permesso
mensile devono essere concessi anche nel caso in cui sia
lavoratore uno solo dei genitori, ferma restando la condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si fa fronte con le disponibilità già previste dal
comma 3- ter dell'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423.
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