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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15197
DDL1303-0002
Progetto di legge Camera n. 1303 - testo presentato - (DDL12-1303)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1303. TESTIPDL
...C1303.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1303 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Periodicamente giungono agli
  onori della cronaca notizie di contribuenti (imprese o
  professionisti) sottoposti ad esosissimi procedimenti di
  recupero forzoso di imposte dirette, di IVA o di ritenute
  fiscali mai versate.  Ciò che accomuna taluni di questi
  procedimenti è però un fatto clamoroso: i contribuenti in
  questione hanno versato sino all'ultima lira le imposte
  dovute, però le hanno affidate al loro consulente tributario
  che, alla prova dei fatti, si è rivelato un professionista
  disonesto, appropriandosi delle somme affidategli.
    La disonestà umana è certamente un fatto ineliminabile al
  pari di qualsivoglia
  altro vizio in tale ambito, tuttavia, giocano un ruolo non
  marginale altri fattori quali la complessità del sistema
  tributario, la mancanza di una chiara individuazione delle
  categorie professionali abilitate a prestare consulenza
  tributaria, la tardività e la scarsa incidenza percentuale dei
  controlli operati dagli organi preposti.
    Nel contempo il contribuente in buona fede che, per
  plausibili ragioni, non sia in grado di eseguire sempre e
  personalmente tutti i versamenti di imposta (si pensi che
  l'imprenditore soggetto a IVA con un dipendente deve
  presentarsi almeno trentotto volte nel corso dell'anno agli
  sportelli bancari per essere in regola con i versamenti)
 
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  deve avere almeno la diligenza di farsi rilasciare
  ogni volta dal professionista una ricevuta che attesti la
  consegna delle somme di denaro per il pagamento di una data
  imposta o ritenuta fiscale, e deve poi controllare gli
  avvenuti pagamenti.  Ciò nonostante i raggiri si ripetono e,
  poiché il settore tributario è di una difficoltà estrema e per
  certi versi ineliminabile, il contribuente deve affidarsi ad
  un consulente: da qui la necessità di dare una soluzione
  normativa ai casi di contribuenti truffati senza colpe
  specifiche loro ascrivibili.
    Il problema riveste una rilevanza sociale non di poco conto
  giacché simili eventi si producono per lo più in capo a
  piccole imprese o professionisti che, come è noto,
  costituiscono l'asse portante del nostro sistema economico.
  Tali soggetti non hanno né strutture né capitali idonei a
  fronteggiare le procedure di recupero forzoso delle imposte
  dolosamente non versate dal consulente; procedure nelle quali
  il contribuente è destinato a soccombere in quanto
  effettivamente il versamento di imposta, suo malgrado, non c'è
  stato.  Se si pensa che in caso di mancato versamento dell'IVA
  le sanzioni previste vanno dal 200 per cento al 400 per cento,
  non è difficile immaginare le conseguenze irreparabili che si
  possono produrre sia sotto il profilo della prosecuzione
  dell'attività sia sotto il profilo dell'occupazione.
    Bisogna anche considerare la figura del consulente
  tributario.  Come è noto, il sistema attuale è strutturato in
  maniera tale che chiunque può prestare consulenza tributaria e
  ciò non può che essere dannoso per il cittadino, il quale deve
  sapere che ci sono professionisti iscritti nei relativi albi
  professionali, il cui ordinamento è disciplinato con legge
  dello Stato, che sono facilmente individuabili e che hanno
  tutto da perdere in caso di appropriazioni indebite delle
  somme affidate loro dai clienti, attraverso provvedimenti
  disciplinari che variano da un'immediata sospensione
  dall'esercizio della professione alla radiazione di diritto a
  condanna avvenuta in sede penale.  Certo, come detto, il
  disonesto resta tale, ma ciò non è patrimonio esclusivo di
  questa o quella categoria di lavoratori e si è dell'avviso
  che, con la presente proposta di legge, il fenomeno possa
  essere ridimensionato.
    In ultimo è da ricordare come il legislatore, con
  l'articolo 62- bis  della legge n. 413 del 1991, si era
  preoccupato del fenomeno introducendo una disciplina, peraltro
  con efficacia limitata nel tempo, assimilabile in buona
  sostanza a quella ora proposta.
    Evidenti ragioni di giustizia, di interesse generale alla
  tutela delle piccole iniziative produttive e del terziario,
  dei relativi posti di lavoro, unite ad un costo nullo per
  l'erario che vede, al contrario, incentivate le possibilità di
  recupero delle imposte dirette, delle ritenute fiscali e
  dell'IVA a suo tempo non versate per fatto doloso di terzi,
  rendono necessaria l'introduzione definitiva nel nostro
  ordinamento delle seguenti modifiche di legge.
    Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, che
  inserisce un quinto comma all'articolo 92 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 concernente
  appunto "Ritardi od omessi versamenti diretti", si affronta il
  problema dal lato dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR e per ciò
  che attiene le ritenute fiscali quali, ad esempio, quelle
  operate sui salari dei dipendenti o sulle parcelle dei
  professionisti.
    Le soprattasse previste dal citato articolo 92 variano a
  seconda dei casi dal 40 per cento al 50 per cento delle
  imposte o delle ritenute non versate.  Il meccanismo studiato è
  il seguente:
      1) il contribuente affida ad un dottore commercialista o
  ad un ragioniere collegiale o ad un consulente del lavoro (e
  quindi a professionisti iscritti ad un albo professionale e,
  pertanto, ufficialmente abilitati e facilmente individuabili)
  le somme necessarie per il pagamento delle imposte dirette e
  per il versamento delle ritenute e dispone della relativa
  prova (ricevuta, quietanza);
      2) il professionista non effettua il versamento,
  appropriandosi indebitamente delle somme;
 
                               Pag. 3
 
      3) al contribuente è notificata la cartella esattoriale
  per il recupero forzoso delle imposte non versate comprensiva
  di soprattasse ed interessi;
      4) il contribuente, se non lo ha già effettuato in
  precedenza, denuncia il fatto all'autorità giudiziaria e
  provvede al pagamento della sola imposta dovuta; inoltra poi
  istanza al competente direttore del dipartimento delle
  entrate, allegando la denuncia all'autorità giudiziaria,
  l'attestazione dell'avvenuto pagamento e la prova del
  versamento eseguito a suo tempo ad uno dei sopra citati
  professionisti per il pagamento proprio di quell'imposta o
  ritenuta fiscale ora pretesa dall'amministrazione
  finanziaria;
      5) è concessa la sospensione e, qualora il professionista
  coinvolto venga condannato con passaggio in giudicato della
  relativa sentenza penale, le soprattasse e gli interessi
  saranno riscossi direttamente in capo al professionista con
  definitiva liberazione del contribuente; qualora invece non vi
  sia condanna del professionista, la sospensione sarà revocata
  ed il procedimento di recupero forzoso proseguirà in capo al
  contribuente.
    Si ritiene, in tal modo, che le ragioni dell'erario siano
  tutelate con il recupero incentivato dell'imposta dovuta e mai
  versata, nel contempo si scongiurano gli effetti più deleteri
  in capo al contribuente il quale non sarà tenuto a versare le
  soprattasse
  e gli interessi che normalmente risultano più elevati
  della stessa imposta non versata.  Eventuali collusioni tra
  contribuente e professionista non dovrebbero verificarsi in
  quanto il sistema richiede, da un lato, il versamento
  dell'imposta e, dall'altro, l'avvenuta presentazione di una
  denuncia all'autorità giudiziaria.
    L'articolo 2 della proposta di legge in oggetto, con il
  quale si inserisce un ottavo comma all'articolo 48 del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernente le
  circostanze attenuanti e le esimenti, affronta il problema dal
  lato dell'IVA che, data l'entità delle pene pecuniarie
  previste, è quello suscettibile di produrre le conseguenze più
  gravi in capo ai contribuenti.
    Le pene pecuniarie previste, a tal proposito, dall'articolo
  44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
  variano, come detto, da un minimo del 200 per cento ad un
  massimo del 400 per cento, mentre la soprattassa per il
  mancato versamento dell'acconto IVA è del 20 per cento.  Il
  meccanismo studiato è lo stesso di quello previsto per le
  imposte dirette e per le ritenute fiscali.
    Sarà poi necessaria l'emanazione di un regolamento
  ministeriale che disciplini le modalità di inoltro
  dell'istanza di sospensione nonché la possibilità per il
  contribuente di procedere ad un pagamento dilazionato
  dell'imposta dovuta, dietro presentazione di idonee
  garanzie.
 
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