| Onorevoli Colleghi! -- Periodicamente giungono agli
onori della cronaca notizie di contribuenti (imprese o
professionisti) sottoposti ad esosissimi procedimenti di
recupero forzoso di imposte dirette, di IVA o di ritenute
fiscali mai versate. Ciò che accomuna taluni di questi
procedimenti è però un fatto clamoroso: i contribuenti in
questione hanno versato sino all'ultima lira le imposte
dovute, però le hanno affidate al loro consulente tributario
che, alla prova dei fatti, si è rivelato un professionista
disonesto, appropriandosi delle somme affidategli.
La disonestà umana è certamente un fatto ineliminabile al
pari di qualsivoglia
altro vizio in tale ambito, tuttavia, giocano un ruolo non
marginale altri fattori quali la complessità del sistema
tributario, la mancanza di una chiara individuazione delle
categorie professionali abilitate a prestare consulenza
tributaria, la tardività e la scarsa incidenza percentuale dei
controlli operati dagli organi preposti.
Nel contempo il contribuente in buona fede che, per
plausibili ragioni, non sia in grado di eseguire sempre e
personalmente tutti i versamenti di imposta (si pensi che
l'imprenditore soggetto a IVA con un dipendente deve
presentarsi almeno trentotto volte nel corso dell'anno agli
sportelli bancari per essere in regola con i versamenti)
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deve avere almeno la diligenza di farsi rilasciare
ogni volta dal professionista una ricevuta che attesti la
consegna delle somme di denaro per il pagamento di una data
imposta o ritenuta fiscale, e deve poi controllare gli
avvenuti pagamenti. Ciò nonostante i raggiri si ripetono e,
poiché il settore tributario è di una difficoltà estrema e per
certi versi ineliminabile, il contribuente deve affidarsi ad
un consulente: da qui la necessità di dare una soluzione
normativa ai casi di contribuenti truffati senza colpe
specifiche loro ascrivibili.
Il problema riveste una rilevanza sociale non di poco conto
giacché simili eventi si producono per lo più in capo a
piccole imprese o professionisti che, come è noto,
costituiscono l'asse portante del nostro sistema economico.
Tali soggetti non hanno né strutture né capitali idonei a
fronteggiare le procedure di recupero forzoso delle imposte
dolosamente non versate dal consulente; procedure nelle quali
il contribuente è destinato a soccombere in quanto
effettivamente il versamento di imposta, suo malgrado, non c'è
stato. Se si pensa che in caso di mancato versamento dell'IVA
le sanzioni previste vanno dal 200 per cento al 400 per cento,
non è difficile immaginare le conseguenze irreparabili che si
possono produrre sia sotto il profilo della prosecuzione
dell'attività sia sotto il profilo dell'occupazione.
Bisogna anche considerare la figura del consulente
tributario. Come è noto, il sistema attuale è strutturato in
maniera tale che chiunque può prestare consulenza tributaria e
ciò non può che essere dannoso per il cittadino, il quale deve
sapere che ci sono professionisti iscritti nei relativi albi
professionali, il cui ordinamento è disciplinato con legge
dello Stato, che sono facilmente individuabili e che hanno
tutto da perdere in caso di appropriazioni indebite delle
somme affidate loro dai clienti, attraverso provvedimenti
disciplinari che variano da un'immediata sospensione
dall'esercizio della professione alla radiazione di diritto a
condanna avvenuta in sede penale. Certo, come detto, il
disonesto resta tale, ma ciò non è patrimonio esclusivo di
questa o quella categoria di lavoratori e si è dell'avviso
che, con la presente proposta di legge, il fenomeno possa
essere ridimensionato.
In ultimo è da ricordare come il legislatore, con
l'articolo 62- bis della legge n. 413 del 1991, si era
preoccupato del fenomeno introducendo una disciplina, peraltro
con efficacia limitata nel tempo, assimilabile in buona
sostanza a quella ora proposta.
Evidenti ragioni di giustizia, di interesse generale alla
tutela delle piccole iniziative produttive e del terziario,
dei relativi posti di lavoro, unite ad un costo nullo per
l'erario che vede, al contrario, incentivate le possibilità di
recupero delle imposte dirette, delle ritenute fiscali e
dell'IVA a suo tempo non versate per fatto doloso di terzi,
rendono necessaria l'introduzione definitiva nel nostro
ordinamento delle seguenti modifiche di legge.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, che
inserisce un quinto comma all'articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 concernente
appunto "Ritardi od omessi versamenti diretti", si affronta il
problema dal lato dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR e per ciò
che attiene le ritenute fiscali quali, ad esempio, quelle
operate sui salari dei dipendenti o sulle parcelle dei
professionisti.
Le soprattasse previste dal citato articolo 92 variano a
seconda dei casi dal 40 per cento al 50 per cento delle
imposte o delle ritenute non versate. Il meccanismo studiato è
il seguente:
1) il contribuente affida ad un dottore commercialista o
ad un ragioniere collegiale o ad un consulente del lavoro (e
quindi a professionisti iscritti ad un albo professionale e,
pertanto, ufficialmente abilitati e facilmente individuabili)
le somme necessarie per il pagamento delle imposte dirette e
per il versamento delle ritenute e dispone della relativa
prova (ricevuta, quietanza);
2) il professionista non effettua il versamento,
appropriandosi indebitamente delle somme;
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3) al contribuente è notificata la cartella esattoriale
per il recupero forzoso delle imposte non versate comprensiva
di soprattasse ed interessi;
4) il contribuente, se non lo ha già effettuato in
precedenza, denuncia il fatto all'autorità giudiziaria e
provvede al pagamento della sola imposta dovuta; inoltra poi
istanza al competente direttore del dipartimento delle
entrate, allegando la denuncia all'autorità giudiziaria,
l'attestazione dell'avvenuto pagamento e la prova del
versamento eseguito a suo tempo ad uno dei sopra citati
professionisti per il pagamento proprio di quell'imposta o
ritenuta fiscale ora pretesa dall'amministrazione
finanziaria;
5) è concessa la sospensione e, qualora il professionista
coinvolto venga condannato con passaggio in giudicato della
relativa sentenza penale, le soprattasse e gli interessi
saranno riscossi direttamente in capo al professionista con
definitiva liberazione del contribuente; qualora invece non vi
sia condanna del professionista, la sospensione sarà revocata
ed il procedimento di recupero forzoso proseguirà in capo al
contribuente.
Si ritiene, in tal modo, che le ragioni dell'erario siano
tutelate con il recupero incentivato dell'imposta dovuta e mai
versata, nel contempo si scongiurano gli effetti più deleteri
in capo al contribuente il quale non sarà tenuto a versare le
soprattasse
e gli interessi che normalmente risultano più elevati
della stessa imposta non versata. Eventuali collusioni tra
contribuente e professionista non dovrebbero verificarsi in
quanto il sistema richiede, da un lato, il versamento
dell'imposta e, dall'altro, l'avvenuta presentazione di una
denuncia all'autorità giudiziaria.
L'articolo 2 della proposta di legge in oggetto, con il
quale si inserisce un ottavo comma all'articolo 48 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernente le
circostanze attenuanti e le esimenti, affronta il problema dal
lato dell'IVA che, data l'entità delle pene pecuniarie
previste, è quello suscettibile di produrre le conseguenze più
gravi in capo ai contribuenti.
Le pene pecuniarie previste, a tal proposito, dall'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
variano, come detto, da un minimo del 200 per cento ad un
massimo del 400 per cento, mentre la soprattassa per il
mancato versamento dell'acconto IVA è del 20 per cento. Il
meccanismo studiato è lo stesso di quello previsto per le
imposte dirette e per le ritenute fiscali.
Sarà poi necessaria l'emanazione di un regolamento
ministeriale che disciplini le modalità di inoltro
dell'istanza di sospensione nonché la possibilità per il
contribuente di procedere ad un pagamento dilazionato
dell'imposta dovuta, dietro presentazione di idonee
garanzie.
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