| 1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le sopratasse di cui al presente articolo nonchè gli
interessi di cui all'articolo 9 sono sospesi nei confronti dei
contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali il
mancato, insufficiente o tardivo versamento è dipeso da fatto
doloso di terzi professionisti iscritti negli albi
professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri
collegiali e dei consulenti del lavoro. La sospensione è
concessa dal direttore del Dipartimento delle entrate su
istanza del contribuente o del sostituto di imposta che ha
denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, che ha pagato
l'imposta ancora dovuta e che fornisce prova dell'avvenuto
versamento ad uno dei succitati professionisti. Le sopratasse
e gli interessi sono irrogati direttamente in capo al
professionista dopo il passaggio in giudicato della sentenza
penale di condanna".
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