| 1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1979, n. 24, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le sopratasse e le pene pecuniarie di cui all'articolo 44
del presente decreto ed all'articolo 6, comma 5, della legge
29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni, nonché
gli interessi previsti dal presente decreto sono sospesi nei
confronti dei contribuenti per i quali il mancato,
insufficiente o tardivo versamento dell'IVA
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è dipeso da fatto doloso di terzi professionisti iscritti
negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei
ragionieri collegiali e dei consulenti del lavoro. La
sospensione è concessa dal direttore del dipartimento delle
entrate su istanza del contribuente o del sostituto di imposta
che ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, che ha
pagato l'IVA ancora dovuta e che fornisce prova dell'avvenuto
versamento ad uno dei succitati professionisti. Le sopratasse,
le pene pecuniarie e gli interessi sono irrogati direttamente
in capo al professionista dopo il passaggio in giudicato della
sentenza penale di condanna".
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