| (Provvedimenti urgenti).
1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per
la disciplina della formulazione ed attuazione del piano
organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n.3, la regione Sardegna dispone
provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal
presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e
sociale della Regione, ed in particolare il recupero delle
situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali
nelle aree maggiormente colpite.
2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente
decreto provvede la Regione autonoma della Sardegna.
3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente
decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato
dalla Regione e approvato dal CIPE.
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4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla
stessa Regione, che istituirà per esse una contabilità
speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti
agli interventi autorizzati.
5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte
nella contabilità speciale saranno utilizzati per la
costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese
impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di
intervento.
6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse
del presente decreto vanno definiti:
a) la promozione delle strutture e delle
attrezzature di formazione professionale, sia a livello
universitario, che post-universitario, per adattarle allo
sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione
dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola
anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta
dall'istituto per il commercio con l'estero;
b) la promozione dello sviluppo delle attività
produttive, con particolare riguardo alle politiche di
ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a
partire da quelle esistenti principalmente nei settori
chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;
c) il miglioramento quantitativo e qualitativo
dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica
amministrazione;
d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale
alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con
particolare riferimento al settore dei trasporti;
e) l'erogazione di agevolazioni di cui
all'articolo 2.
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