| (Competenze degli organi centrali).
1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza
riguardano:
a) la formulazione, in modo esclusivo, di pareri,
proposte e richieste ai Ministeri o alle Commissioni
parlamentari competenti, nonché il potere negoziale, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, su tutto ciò
che attiene alle seguenti materie:
1) trattamento economico fondamentale e accessorio;
2) durata e distribuzione dell'orario di lavoro e
procedimenti per farlo rispettare;
3) licenze;
4) aspettative;
5) permessi;
6) trattamento economico di missione e di
trasferimento;
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7) criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del
personale e partecipazione diretta alla gestione stessa
mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di
almeno un delegato eletto dall'assemblea;
9) criteri per la mobilità del personale e per
l'individuazione dei profili e delle capacità professionali
necessari per l'attribuzione degli incarichi di comando;
10) identificazione dei profili in rapporto alle
qualifiche;
11) condizione e trattamento del personale, tutela
giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale,
morale, nonché per le attività sportive e ricreative dei
militari;
12) criteri di massima per le promozioni e la
partecipazione diretta alle commissioni di avanzamento con
almeno un delegato eletto dall'assemblea per ogni
commissione;
b) lo svolgimento del ruolo negoziale, in occasione
delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per i
Corpi armati di polizia e le Forze armate. In tale specifica
circostanza gli uffici tecnici degli Stati maggiori e dei
comandi generali forniscono, a richiesta del rispettivo organo
centrale di rappresentanza, la loro consulenza nella
preparazione della piattaforma contrattuale e durante tutte le
fasi delle trattative;
c) la consultazione periodica su tutte le materie
non di competenza, che possono comunque avere riflessi sulla
condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;
d) l'attuazione di interventi volti alla tutela
morale, giuridica, economica, previdenziale, sanitaria e
culturale dei militari. L'organo centrale di rappresentanza
può intervenire di propria iniziativa o a richiesta, sulle
base di un reclamo scritto, purché non anonimo, di militari su
fatti specifici;
e) l'esame delle richieste dei militari in congedo
e di cittadini su fatti specifici
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riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela per i
profili di natura morale della vita dei militari.
2. Dalle competenze di tutti gli organi della
rappresentanza sono comunque escluse le materie concernenti
l'ordinamento, le operazioni e il rapporto
gerarchico-funzionale, se non espressamente previste con
legge, con regolamento o dagli stati maggiori.
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