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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1520
DDL0093-0016
Progetto di legge Camera n. 93 - testo presentato - (DDL12-93)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C93. TESTIPDL
...C93.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC93 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Competenze degli organi centrali).
      1.  Le competenze degli organi centrali di rappresentanza
  riguardano:
        a)  la formulazione, in modo esclusivo, di pareri,
  proposte e richieste ai Ministeri o alle Commissioni
  parlamentari competenti, nonché il potere negoziale, ai sensi
  dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, su tutto ciò
  che attiene alle seguenti materie:
        1) trattamento economico fondamentale e accessorio;
        2) durata e distribuzione dell'orario di lavoro e
  procedimenti per farlo rispettare;
        3) licenze;
        4) aspettative;
        5) permessi;
        6) trattamento economico di missione e di
  trasferimento;
 
                              Pag. 12
 
        7) criteri di massima per la formazione e
  l'aggiornamento professionale;
        8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del
  personale e partecipazione diretta alla gestione stessa
  mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di
  almeno un delegato eletto dall'assemblea;
        9) criteri per la mobilità del personale e per
  l'individuazione dei profili e delle capacità professionali
  necessari per l'attribuzione degli incarichi di comando;
        10) identificazione dei profili in rapporto alle
  qualifiche;
        11) condizione e trattamento del personale, tutela
  giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale,
  morale, nonché per le attività sportive e ricreative dei
  militari;
        12) criteri di massima per le promozioni e la
  partecipazione diretta alle commissioni di avanzamento con
  almeno un delegato eletto dall'assemblea per ogni
  commissione;
        b)  lo svolgimento del ruolo negoziale, in occasione
  delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per i
  Corpi armati di polizia e le Forze armate.  In tale specifica
  circostanza gli uffici tecnici degli Stati maggiori e dei
  comandi generali forniscono, a richiesta del rispettivo organo
  centrale di rappresentanza, la loro consulenza nella
  preparazione della piattaforma contrattuale e durante tutte le
  fasi delle trattative;
        c)  la consultazione periodica su tutte le materie
  non di competenza, che possono comunque avere riflessi sulla
  condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;
        d)  l'attuazione di interventi volti alla tutela
  morale, giuridica, economica, previdenziale, sanitaria e
  culturale dei militari.  L'organo centrale di rappresentanza
  può intervenire di propria iniziativa o a richiesta, sulle
  base di un reclamo scritto, purché non anonimo, di militari su
  fatti specifici;
        e)  l'esame delle richieste dei militari in congedo
  e di cittadini su fatti specifici
 
                              Pag. 13
 
  riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela per i
  profili di natura morale della vita dei militari.
    2.  Dalle competenze di tutti gli organi della
  rappresentanza sono comunque escluse le materie concernenti
  l'ordinamento, le operazioni e il rapporto
  gerarchico-funzionale, se non espressamente previste con
  legge, con regolamento o dagli stati maggiori.
 
DATA=950415 FASCID=DDL12-93 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0093 TOTPAG=0018 TOTDOC=0026 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=017 PAGFIN=0013 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=009300 00 FASCIDC=12DDL0093 SORTNAV=0009300 000 00000 ZZDDLC93 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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