| Onorevoli Colleghi! -- Se nel corso della X e della XI
legislatura le varie proposte di legge dirette all'istituzione
della professione di tributarista erano state ritenute
necessarie principalmente al fine di dare chiarezza e garanzia
di professionalità nel settore dell'attività
tributariacontabile, oggi, alla luce del rilievo assunto
dall'attività professionale dei consulenti e periti tributari,
nonché di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n.
413, la qui auspicata istituzione dell'albo professionale dei
tributaristi deve essere considerata atto conclusivo di una
lunga serie di riconoscimenti legislativi ottenuti, in questi
ultimi anni, dagli operatori professionali del settore
tributario; un atto quindi dovuto nei confronti di una
categoria che non chiede privilegi o esclusive, ma solo
l'approvazione di una legge che, senza
intaccare il campo operativo delle altre categorie
professionali, possa definitivamente inserire i periti e
consulenti tributari nell'ambito delle libere professioni.
L'istituzione dell'albo professionale porterebbe inoltre i
tributaristi alla costituzione della cassa di previdenza di
categoria, ossia alla realizzazione di un diritto che
appartiene a tutte le forze attive del Paese ed è indubbio che
i tributaristi sono una delle oneste e sane forze lavoro della
nazione. Va qui ricordato e precisato altresì che i periti ed
esperti tributari svolgono attività di consulenza tributaria
(materia che non è vincolata da riserva alcuna a favore di
altre categorie professionali); che essi sono dotati di una
organizzazione pubblicistica in forza del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del
decreto legislativo
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luogotenenziale 21 settembre 1944,
n. 315, che ne prevede l'iscrizione in appositi ruoli
istituiti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura secondo le modalità stabilite dal
decreto interministeriale 29 dicembre 1979; che hanno
l'obbligo della tenuta del repertorio della clientela; che
l'iscrizione al ruolo citato è titolo valido per l'iscrizione
nell'albo dei consulenti tecnici del giudice; che la loro
attività è identificata da uno specifico codice di attività;
che gli articoli 2, 3, 23, 30 e 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, ne sanciscono ulteriormente la funzione
professionale (asseverazione, assistenza e rappresentanza nei
giudizi tributari e nel patteggiamento, stesura e liquidazione
di denunzie di successione, visto di conformità).
I consulenti e periti tributari sono consci che la
crescente complessità tecnica della normativa tributaria
nonché la rilevanza e delicatezza essenziale all'adempimento
degli obblighi tributari, impongono l'esigenza di un reale
controllo delle capacità di chi li compie: proprio per
conseguire tale obbiettivo è necessario che un rapido
iter legislativo porti all'approvazione della legge
istitutiva dell'albo professionale dei tributaristi.
Negli anni, nel settore economico ed amministrativo, si è
assistito al proliferare incontrollato di soggetti che, senza
adeguata preparazione, svolgono attività e prestazioni in
materia tributaria, ma si è avuta altresì la nascita e
crescita di seri professionisti, quali i periti ed esperti
tributari che, anticipando i tempi, si sono riuniti in
assciazione per avere un codice deontologico professionale e
quindi una autoregolamentazione. La Libera associazione periti
ed esperti tributari (LAPET), che riunisce gli esperti in
campo tributario regolarmente iscritti nei ruoli delle camere
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura svolge, nel quadro normativo predisposto dalla
presente proposta di legge, una duplice funzione; infatti,
oltre che esserne promotrice per conto di tutti i suoi
associati (oltre 14.000 iscritti al ruolo) è investita,
indirettamente, da quelle professioni che, se pur già dotate
di albo professionale, svolgono attività nell'ambito della
materia tributaria, senza averne specifici e precisi
riconoscimenti.
La presente proposta di legge non nasce quindi dalla
rivendicazione di trasformare il ruolo in albo professionale,
ma si propone di soddisfare l'esigenza di identificare
professionisti competenti nell'ambito della consulenza
contabile e tributaria e di circoscrivere, nel contempo,
l'ambito di attività esercitabile, senza creare sconfinamenti
"reali" nell'ambito di altre professioni già esistenti
(revisione, procedure concorsuali, consulenza del lavoro,
arbitrato, eccetera). E' evidente che il riconoscimento
legislativo comporterebbe il controllo della concorrenza da
parte di improvvisati operatori e questo, indubbiamente,
corrisponde ad obbiettive esigenze di ordi nato sviluppo del
terziario e di tutela dell'utenza.
In conclusione, non resta che ribadire che le attese di
quanti forniscono le proprie prestazioni in materia
tributaria, siano essi iscritti in albi professionali, ruoli,
ovvero non iscritti, coincidono con la richiesta di
qualificazione professionale nell'interesse della collettività
degli utenti e di una effettiva garanzia di preparazione dei
soggetti ai quali ci si rivolge per l'espletamento di sempre
più complesse e delicate operazioni.
A tutto questo la presente proposta di legge dà una
risposta seria e completa. Quanto alla formulazione
dell'articolo 53, relativo alle disposizioni di prima
attuazione del provvedimento, si è aperti ad ogni possibile
proposta migliorativa.
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