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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15206
DDL1304-0007
Progetto di legge Camera n. 1304 - testo presentato - (DDL12-1304)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C1304. TESTIPDL
...C1304.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1304 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Esame di abilitazione).
    1.  Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità
  di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della
  professione di tributarista e quelle per il rilascio del
  relativo certificato sono determinate con regolamento
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
  il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    2.  Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di
  laurea, universitari o titolo equipollente il cui possesso è
 
                               Pag. 5
 
  condizione di ammissione all'esame di abilitazione.  Sono
  comunque titoli idonei all'ammissione i diplomi di laurea in
  giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche,
  in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi universitari o
  titoli equipollenti in materie economiche, amministrative o
  commerciali.
    3.  L'esame deve comunque prevedere una prova scritta ed una
  orale sulle seguenti materie: ragioneria; diritto tributario;
  elementi di diritto del lavoro; elementi di legislazione
  sociale; elementi di diritto pubblico, privato e commerciale;
  elementi di tecnica bancaria; elementi di economia e di
  analisi aziendale; elementi di statistica; elementi di
  revisione e certificazione di bilanci; elementi di diritto
  comunitario.
    4.  E' condizione di ammissione all'esame di abilitazione il
  compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto
  all'albo, di tre anni di pratica professionale, che può
  svolgersi anche durante il corso di studi di laurea, diploma
  universitario o titolo equipollente, secondo modalità fissate
  con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
  emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    5.  Le sessioni di esame sono annuali ed indette con decreto
  del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro il 31
  gennaio di ogni anno.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1304 TOTPAG=0032 TOTDOC=0066 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=021 PAGFIN=0005 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=130400 00 FASCIDC=12DDL1304 SORTNAV=0130400 000 00000 ZZDDLC1304 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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