| (Competenze degli organi intermedi
e di base).
1. Gli organi intermedi di rappresentanza trattano
materie concernenti la condizione e la tutela del personale
nell'ambito di competenza territoriale e possono formulare
proposte e richieste anche sul trattamento economico
all'organo centrale.
2. Gli organi di base della rappresentanza hanno competenza
a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del
personale nell'ambito della corrispondente unità e possono
formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico
all'organo intermedio.
3. Le funzioni degli organi di rappresentanza si estendono
altresì ai seguenti settori di intervento:
a) conservazione dei posti di lavoro durante il
servizio militare, qualificazione professionale e inserimento
nell'attività lavorativa di coloro che cessano il servizio
militare;
b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le
infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
c) attività assistenziali, culturali, ricreative e
di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
d) organizzazione delle sale convegno e delle
mense;
e) condizioni igienico-sanitarie;
f) alloggi.
Pag. 14
4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività
assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale,
anche a favore dei familiari, l'amministrazione concorda con
gli organi di rappresentanza la programmazione e lo sviluppo
delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni,
le province ed i comuni, stilando programmi trimestrali.
| |