| (Documentazione e procedimento
per l'iscrizione all'albo).
1. L'iscrizione all'albo si ottiene a seguito di domanda,
redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale
nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza,
corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o documento
attestante che il richiedente
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ha la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità europea
ovvero documento attestante che il richiedente è italiano
appartenente a territori non uniti politicamente alla
Repubblica oppure è cittadino di uno Stato estero con cui
esiste trattamento di reciprocità;
b) certificato autentico o autenticato attestante
il titolo di studio posseduto;
c) certificato autentico o autenticato di
abilitazione all'esercizio della professione;
d) certificato del casellario giudiziale;
e) certificato di godimento dei diritti civili;
f) cerficato di residenza;
g) ricevuta di versamento della tassa di
concessione governativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni;
h) ricevuta attestante il versamento del contributo
di iscrizione;
i) due fotografie, di cui una autenticata, per il
rilascio della tessera di riconoscimento;
l) dichiarazione con la quale il richiedente
l'iscrizione afferma, sotto la propria responsabilità, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
previste dall'articolo 5 della presente legge.
2. I richiedenti l'iscrizione ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, in luogo dei certificati di cui al comma 1, lettere
b) e c), corredano la domanda con documentazione
comprovante l'appartenenza alla carriera direttiva
dell'amministrazione finanziaria e il conseguito pensionamento
con diritto a pensione ordinaria.
3. Il consiglio provinciale delibera entro tre mesi dalla
presentazione della domanda, su relazione di un
consigliere.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è motivata e deve
essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed
al pubblico ministero presso il tribunale. Contro tale
deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono
proporre ricorso
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al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha
effetto sospensivo.
5. Qualora il consiglio provinciale non abbia provveduto in
ordine alla domanda nel termine stabilito dal comma 3,
l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza,
proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli
atti, decide nel merito dell'iscrizione.
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