Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15213
DDL1304-0014
Progetto di legge Camera n. 1304 - testo presentato - (DDL12-1304)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C1304. TESTIPDL
...C1304.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1304 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Documentazione e procedimento
                 per l'iscrizione all'albo).
    1.  L'iscrizione all'albo si ottiene a seguito di domanda,
  redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale
  nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza,
  corredata dei seguenti documenti:
        a)  certificato di cittadinanza italiana o documento
  attestante che il richiedente
 
                               Pag. 8
 
  ha la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità europea
  ovvero documento attestante che il richiedente è italiano
  appartenente a territori non uniti politicamente alla
  Repubblica oppure è cittadino di uno Stato estero con cui
  esiste trattamento di reciprocità;
        b)  certificato autentico o autenticato attestante
  il titolo di studio posseduto;
        c)  certificato autentico o autenticato di
  abilitazione all'esercizio della professione;
        d)  certificato del casellario giudiziale;
        e)  certificato di godimento dei diritti civili;
        f)  cerficato di residenza;
        g)  ricevuta di versamento della tassa di
  concessione governativa di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
  modificazioni;
        h)  ricevuta attestante il versamento del contributo
  di iscrizione;
        i)  due fotografie, di cui una autenticata, per il
  rilascio della tessera di riconoscimento;
        l)  dichiarazione con la quale il richiedente
  l'iscrizione afferma, sotto la propria responsabilità, di non
  trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
  previste dall'articolo 5 della presente legge.
    2.  I richiedenti l'iscrizione ai sensi dell'articolo 9,
  comma 3, in luogo dei certificati di cui al comma 1, lettere
  b)  e  c),  corredano la domanda con documentazione
  comprovante l'appartenenza alla carriera direttiva
  dell'amministrazione finanziaria e il conseguito pensionamento
  con diritto a pensione ordinaria.
    3.  Il consiglio provinciale delibera entro tre mesi dalla
  presentazione della domanda, su relazione di un
  consigliere.
    4.  La deliberazione di cui al comma 3 è motivata e deve
  essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed
  al pubblico ministero presso il tribunale.  Contro tale
  deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono
  proporre ricorso
 
                               Pag. 9
 
  al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta
  giorni dalla notifica.  Il ricorso del pubblico ministero ha
  effetto sospensivo.
    5.  Qualora il consiglio provinciale non abbia provveduto in
  ordine alla domanda nel termine stabilito dal comma 3,
  l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza,
  proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli
  atti, decide nel merito dell'iscrizione.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1304 TOTPAG=0032 TOTDOC=0066 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=030 PAGFIN=0009 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=130400 00 FASCIDC=12DDL1304 SORTNAV=0130400 000 00000 ZZDDLC1304 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati