| (Cancellazione dall'albo).
1. La cancellazione dall'albo è deliberata dal consiglio
provinciale, oltre che a domanda dell'iscritto, d'ufficio o su
richiesta del pubblico ministero nei seguenti casi:
a) quando ricorra una delle cause di
incompatibilità di cui all'articolo 5;
b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
9, salvi i casi di radiazione;
c) quando l'iscritto trasferire la residenza fuori
della provincia presso il cui albo è iscritto o comunque si
renda irreperibile.
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2. La cancellazione, salvi i casi di domanda e di
irreperibilità, è deliberata, a pena di nullità, dopo aver
sentito l'interessato.
3. Le deliberazioni del consiglio provinciale sono
notificate entro quindici giorni all'interessato ed al
pubblico ministero presso il tribunale, i quali possono
proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto
sospensivo.
4. Il tributarista cancellato dall'albo ha diritto di
esservi reiscritto quando dimostri la cessazione delle cause
che hanno determinato la cancellazione. Il tributarista che
viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotta la
durata della interruzione. Per la nuova iscrizione si
applicano le disposizioni dell'articolo 10.
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