| (Revisione e comunicazione dell'albo).
1. Il consiglio provinciale, entro il primo trimestre di
ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed
alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni,
le relative norme.
2. Copie dell'albo è trasmessa dal consiglio provinciale al
Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai
magistrati dirigenti della corte d'appello, dei tribunali e
delle preture del distretto e alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia.
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