| (Composizione del consiglio provinciale.
Eleggibilità dei consiglieri).
1. L'albo provinciale dei tributaristi è tenuto da un
consiglio composto da cinque membri se gli iscritti all'albo
sono
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meno di cento, da sette membri se sono meno di trecento, da
nove membri se superano i trecento.
2. Quando gli iscritti all'albo non raggiungono il numero
di venticinque, essi sono iscritti all'albo provinciale del
capoluogo vicino determinato dal presidente della corte
d'appello competente per territorio.
3. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio; tutti gli
iscritti sono eleggibili purché abbiano almeno due anni di
anzianità di iscrizione.
4. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
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