| (Trasmissione delle delibere).
1. Le delibere degli organi centrali sono trasmesse:
a) al Ministro della difesa, distintamente, quelle
delle Forze armate in sessione congiunta o in sessione di
Forza armata e quelle dell'Arma dei carabinieri;
b) al Ministro delle finanze, quelle del Corpo
della guardia di finanza;
c) al Ministro dell'interno, per opportuna
conoscenza, quelle dell'Arma dei carabinieri;
d) al rispettivo Capo di stato maggiore o
Comandante generale, quelle delle singole sezioni di Forza
armata e degli organi centrali dei Corpi armati per
problematiche specifiche e di competenza della singola Forza
armata o Corpo armato.
2. I Ministri della difesa e delle finanze riuniscono ogni
tre mesi, separatamente, ciascun organo centrale di propria
competenza o singola sezione, quando ne sia richiesto, per
ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato
del personale e al funzionamento della rappresentanza.
3. Il Ministro dell'interno riunisce congiuntamente o
separatamente gli organi centrali dei Corpi armati ai fini
comuni dei servizi di polizia, avuto riguardo alle competenze
degli stessi.
4. Le delibere degli organi intermedi e di base sono
trasmesse al comando presso il quale tali organi sono
costituiti e inviate al COCER le prime e al COIR collegato le
altre.
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