| (Attribuzioni del consiglio provinciale).
1. Il consiglio provinciale, oltre le competenze
attribuite dalla presente legge e da altre norme, esercita le
seguenti attività:
a) vigila sull'osservanza della legge professionale
e delle disposizioni concernenti la professione di
tributarista;
b) vigila per la tutela del titolo di tributarista
e il legale esercizio delle funzioni professionali;
c) cura la tenuta dell'albo dei tributaristi della
provincia e provvede agli adempimenti relativi alle
iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) delibera la convocazione dell'assemblea;
f) interviene, su concorde richiesta delle parti,
per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza
dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo,
nonché tra questi ed i loro clienti;
g) esprime parere in materia di liquidazione di
onorari, a richiesta degli iscritti e della pubblica
amministrazione;
h) designa i rappresentanti dei tributaristi della
provincia presso commissioni, enti ed organizzazioni di
carattere locale operanti nel territorio provinciale;
i) provvede alla gestione finanziaria e stabilisce,
entro i limiti necessari a coprire le spese, l'ammontare del
contributo per l'iscrizione all'albo e di quello da
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corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché l'ammontare
di eventuali tasse per il rilascio dei certificati e di pareri
per la liquidazione degli onorari;
l) esprime parere al Consiglio nazionale sui
criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità
dovute ai tributaristi per le prestazioni inerenti l'esercizio
della professione e sulla liquidazione delle spese;
m) cura e promuove il miglioramento, il
perfezionamento e l'aggiornamento degli iscritti in ordine
allo svolgimento dell'attività professionale.
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