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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15228
DDL1304-0029
Progetto di legge Camera n. 1304 - testo presentato - (DDL12-1304)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C1304. TESTIPDL
...C1304.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1304 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio
     provinciale e del collegio dei revisori dei conti).
      1.  Per l'elezione del consiglio provinciale e del
  collegio dei revisori dei conti, il presidente convoca
  l'assemblea degli iscritti all'albo, esclusi i sospesi
  dall'esercizio della professione, almeno quindici giorni prima
  della scadenza del consiglio.
    2.  L'avviso indica il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine
  del giorno dell'adunanza ed è spedito ad ogni iscritto a mezzo
  di lettera raccomandata; è altresì affisso in modo visibile
  nella sede del consiglio provinciale per la durata del periodo
  di cui al comma 1.
    3.  L'assemblea è validamente costituita se interviene
  almeno un sesto degli iscritti all'albo.  Per la validità
  dell'assemblea i
 
                              Pag. 16
 
  partecipanti non debbono, in ogni caso, essere meno di
  dieci.
    4.  I componenti del consiglio provinciale sono eletti dagli
  iscritti, con voto segreto e personale, con il sistema delle
  liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi
  dei consiglieri da eleggere, anche se scelti tra i candidati
  nelle diverse liste.  Sono eletti i candidati che hanno
  ottenuto il maggior numero di voti.  In caso di parità è
  preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra
  coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più
  anziano di età.
    5.  Con le modalità di cui al comma 4 sono altresì eletti i
  componenti del collegio dei revisori dei conti.
    6.  Il presidente e il segretario del consiglio provinciale
  assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di
  segretario dell'assemblea degli iscritti.
    7.  Trascorse sette ore dall'inizio delle operazioni di
  voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori
  in quel momento presenti, dichiara chiusa la votazione e
  procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di
  scrutinio, assistito da due scrutatori da lui stesso scelti,
  prima della votazione, fra gli elettori presenti.
    8.  Compiuto lo scrutinio e compilata la relativa
  graduatoria, il presidente dichiara il risultato della
  votazione e compie la proclamazione degli eletti, dandone
  pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al
  Consiglio nazionale.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1304 TOTPAG=0032 TOTDOC=0066 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=022 PAGFIN=0016 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=130400 00 FASCIDC=12DDL1304 SORTNAV=0130400 000 00000 ZZDDLC1304 NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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