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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15233
DDL1304-0034
Progetto di legge Camera n. 1304 - testo presentato - (DDL12-1304)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C1304. TESTIPDL
...C1304.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1304 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Sede e composizione
                  del Consiglio nazionale).
    1.  Il Consiglio nazionale dei tributaristi ha sede in Roma
  ed è composto da quindici membri eletti dai consigli
  provinciali fra coloro che hanno un'anzianità di almeno
  quattro anni di iscrizione all'albo, con voto segreto e
  personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto
 
                              Pag. 18
 
  limitato a non più di due terzi dei consiglieri da eleggere,
  anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.
    2.  Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
  numero di voti.  In caso di parità di voti è preferito il
  candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro
  che abbiano uguale anzianità di iscrizione, più anziano di
  età.
    3.  Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo
  candidato alla carica di consigliere nazionale.
    4.  A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per
  ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta, fino a
  duecento iscritti, ed un delegato per ogni cento iscritti, o
  frazione di cento, oltre i duecento iscritti.  La qualità di
  candidato è incompatibile con quella di delegato.
    5.  I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre
  anni e sono rieleggibili.  Fino all'insediamento del nuovo
  Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
    6.  Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio
  provinciale e del Consiglio nazionale né di un collegio dei
  revisori dei conti di un consiglio provinciale e del collegio
  dei revisori dei conti del Consiglio nazionale.
    7.  Nei casi di cui al comma 6, in mancanza di opzione entro
  venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla
  carica di componente del consiglio provinciale o di revisore
  del consiglio provinciale.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1304 TOTPAG=0032 TOTDOC=0066 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=026 PAGFIN=0018 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=130400 00 FASCIDC=12DDL1304 SORTNAV=0130400 000 00000 ZZDDLC1304 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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