| (Reclami).
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sui reclami in
materia di iscrizione all'albo, di cancellazione, nonché in
materia disciplinare e di eleggibilità a componente di un
consiglio provinciale, possono essere impugnate davanti al
tribunale del luogo dove ha sede il consiglio provinciale che
ha emesso la decisione, dall'interessato e dal pubblico
ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
notifica della deliberazione stessa.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
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3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con
l'osservanza delle medesime forme.
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