| (Riammissione dei radiati).
1. Il tributarista radiato dall'albo può esservi riammesso
purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di
radiazione e, se tale provvedimento interviene a seguito di
condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
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