| (Diritti dei delegati).
1. I delegati degli organi di rappresentanza possono
manifestare pubblicamente
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il loro pensiero, su tutte le questioni non classificate che
riguardano la vita militare, ed avere rapporti con enti ed
associazioni di carattere sociale, culturale e sindacale anche
estranei alle Forze armate. Possono altresì partecipare a
convegni ed assemblee e svolgere attività di rappresentanza al
di fuori degli organi di appartenenza, purché non in nome del
consiglio, ove non ne siano stati espressamente delegati con
delibera approvata a maggioranza semplice dei presenti, con il
solo limite di non contraddire l'estraneità delle Forze armate
dalle competizioni elettorali.
2. I delegati hanno la facoltà di distribuire propria
propaganda scritta sulle materie di loro competenza al
personale militare.
3. I delegati degli organi di rappresentanza hanno la
facoltà di visitare tutte le strutture ed i reparti militari
della loro base elettorale fuori orario di servizio e in
orario di servizio, in quest'ultimo caso dandone preventivo
avviso ai comandi competenti.
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