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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15261
DDL1304-0062
Progetto di legge Camera n. 1304 - testo presentato - (DDL12-1304)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.62 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C1304. TESTIPDL
...C1304.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 53.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1304 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Iscrizione all'albo
             nella prima attuazione della legge).
    1.  Nella prima attuazione della presente legge possono
  essere iscritti
 
                              Pag. 29
 
  all'albo, anche se non in possesso del titolo di studio e
  dell'abilitazione:
        a)  coloro i quali esercitano, in regime di lavoro
  autonomo, dal quinquennio consecutivo anteriore alla data di
  entrata in vigore della presente legge, attività che
  costituiscono oggetto della professione di tributarista;
        b)  coloro i quali, alla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e
  degli esperti istituito presso le camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico
  approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
  successive modificazioni, nelle subcategorie tributi,
  contabilità o amministrazione;
        c)  coloro i quali, alla data di entrata in vigore
  della presente legge, risultano iscritti alla Libera
  associazione periti ed esperti tributari (LAPET) anche se non
  iscritti al ruolo di cui alla lettera  b).
    2.  Gli iscritti nelle subcategorie del ruolo periti ed
  esperti, di cui alla lettera  b)  del comma 1, che non
  svolgono attività, o non possono svolgerla per
  incompatibilità, nel settore tributario sono iscritti
  all'elenco speciale a norma dell'articolo 6.  Essi possono
  essere iscritti all'albo dei tributaristi, a domanda, quando
  inizino l'attività o decada l'incompatibilità.  La domanda di
  iscrizione all'albo dei tributaristi è redatta in carta legale
  ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 10.
    3.  L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera
  a),  deve essere dimostrato mediante documentazione di
  carattere fiscale di pertinenza del richiedente la iscrizione,
  ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
  aggiunto, in ordine alla quale l'attività esercitata deve
  essere relativa a codici di classificazione di attività
  professionali.
    4.  L'iscrizione di cui al comma 1, lettera  c),  deve
  essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla
  sede provinciale della Libera associazione periti ed esperti
  tributari (LAPET) e vistata dalla sede nazionale della LAPET;
  nella provincia
 
                              Pag. 30
 
  in cui la sede provinciale non risulti costituita tale
  certificazione è rilasciata direttamente dalla sede
  nazionale.
    5.  L'iscrizione avviene su domanda degli interessati da
  presentare, a pena decadenza, entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
    6.  La domanda, redatta in carta legale e corredata della
  documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a),
  b), e), f), g),  e della documentazione comprovante il
  possesso dei requisiti di cui al comma 1, deve essere
  presentata alla cancelleria della corte d'appello del cui
  distretto fa parte la provincia di residenza del
  richiedente.
    7.  Nella domanda è indicato l'albo della provincia al quale
  si chiede la iscrizione; deve altresì essere specificato il
  domicilio per le notificazioni.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1304 TOTPAG=0032 TOTDOC=0066 NDOC=0062 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0028 RIGINIZ=029 PAGFIN=0030 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=130400 00 FASCIDC=12DDL1304 SORTNAV=0130400 000 00000 ZZDDLC1304 NDOC0062 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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