| (Iscrizione all'albo
nella prima attuazione della legge).
1. Nella prima attuazione della presente legge possono
essere iscritti
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all'albo, anche se non in possesso del titolo di studio e
dell'abilitazione:
a) coloro i quali esercitano, in regime di lavoro
autonomo, dal quinquennio consecutivo anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, attività che
costituiscono oggetto della professione di tributarista;
b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e
degli esperti istituito presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni, nelle subcategorie tributi,
contabilità o amministrazione;
c) coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultano iscritti alla Libera
associazione periti ed esperti tributari (LAPET) anche se non
iscritti al ruolo di cui alla lettera b).
2. Gli iscritti nelle subcategorie del ruolo periti ed
esperti, di cui alla lettera b) del comma 1, che non
svolgono attività, o non possono svolgerla per
incompatibilità, nel settore tributario sono iscritti
all'elenco speciale a norma dell'articolo 6. Essi possono
essere iscritti all'albo dei tributaristi, a domanda, quando
inizino l'attività o decada l'incompatibilità. La domanda di
iscrizione all'albo dei tributaristi è redatta in carta legale
ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 10.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera
a), deve essere dimostrato mediante documentazione di
carattere fiscale di pertinenza del richiedente la iscrizione,
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, in ordine alla quale l'attività esercitata deve
essere relativa a codici di classificazione di attività
professionali.
4. L'iscrizione di cui al comma 1, lettera c), deve
essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla
sede provinciale della Libera associazione periti ed esperti
tributari (LAPET) e vistata dalla sede nazionale della LAPET;
nella provincia
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in cui la sede provinciale non risulti costituita tale
certificazione è rilasciata direttamente dalla sede
nazionale.
5. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati da
presentare, a pena decadenza, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. La domanda, redatta in carta legale e corredata della
documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a),
b), e), f), g), e della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui al comma 1, deve essere
presentata alla cancelleria della corte d'appello del cui
distretto fa parte la provincia di residenza del
richiedente.
7. Nella domanda è indicato l'albo della provincia al quale
si chiede la iscrizione; deve altresì essere specificato il
domicilio per le notificazioni.
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