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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15262
DDL1304-0063
Progetto di legge Camera n. 1304 - testo presentato - (DDL12-1304)
(suddiviso in 66 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C1304. TESTIPDL
...C1304.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 54.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1304 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Commissione per la prima formazione
                         dell'albo).
    1.  Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, il presidente della
  corte d'appello provvede, nei trenta giorni successivi, alla
  costituzione di una Commissione straordinaria composta da un
  magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro liberi
  professionisti iscritti rispettivamente agli albi dei dottori
  commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, degli
  avvocati e procuratori legali e dei consulenti del lavoro,
  istituiti ove ha sede la corte d'appello e designati dai
  rispettivi organi locali professionali.
    2.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un
  cancelliere o da un segretario giudiziario designati dal
  presidente.
    3.  La Commissione esamina le domande e forma un albo per
  ciascuna provincia ed un elenco speciale di non esercenti
  sempre per ciascuna provincia compresa nel distretto della
  corte d'appello.  La formazione dell'albo e dell'elenco
  speciale deve essere compiuta entro tre mesi dalla
  costituzione della Commissione.
 
                              Pag. 31
 
    4.  Nel caso in cui la documentazione prodotta dal
  richiedente l'iscrizione, per comprovare il possesso dei
  requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 53, risulti
  formalmente irregolare, la Commissione, prima di deliberare,
  invita l'interessato a provvedere, entro il termine di trenta
  giorni, alla regolarizzazione della documentazione stessa.
    5.  La Commissione delibera con la presenza di almeno tre
  membri, compreso il presidente.
    6.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
  voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
    7.  Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili
  dall'interessato e dal pubblico ministero avanti al tribunale
  del luogo ove ha sede la Commissione che ha emesso la
  deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
  notificazione della deliberazione stessa.
    8.  Il tribunale decide in camera di consiglio, con
  sentenza, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.
    9.  L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con
  l'osservanza delle medesime forme.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1304 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1304 TOTPAG=0032 TOTDOC=0066 NDOC=0063 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=018 PAGFIN=0031 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=130400 00 FASCIDC=12DDL1304 SORTNAV=0130400 000 00000 ZZDDLC1304 NDOC0063 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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