| Onorevoli Colleghi! -- Con il decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, risultante dalle disposizioni
contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
nella legge 31 dicembre 1962, n. 1777, nella legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e nella legge
costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, si apriva una nuova
fase del processo autonomistico riguardante la regione
Trentino-Alto Adige consistente, sostanzialmente, nel
trasferimento di numerose ed importanti competenze dal livello
regionale a quelli, rispettivamente, delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
La proposta di legge costituzionale in esame (che riprende
e arricchisce l'analoga
proposta di legge n. 1886 presentata nell'XI legislatura su
iniziativa dei deputati Raffaelli, Boato, Bassanini, Elio
Vito) mira a completare questo processo di progressiva
espansione dell'autonomia provinciale di Trento e di
Bolzano.
La logica, infatti, che ispira la presente proposta di
revisione statutaria può, in estrema sintesi, indicarsi nel
completamento della tendenza, già segnalata da Livio Paladin,
secondo cui l'essenza del decreto del Presidente della
Repubblica n. 670 del 1972 consisteva nel fatto che "a questo
modo, le due province si elevano in sostanza al rango di vere
e proprie regioni".
Questa accentuazione dell'autonomia provinciale, del resto,
è individuabile anche nel testo del sesto comma dell'articolo
33 dello Statuto speciale del 1972, il quale, rispetto
Pag. 2
al silenzio del previgente articolo 27 del precedente Statuto,
stabilisce che i consigli provinciali possono "sopravvivere"
allo scioglimento anticipato del consiglio regionale, anche se
i componenti del consiglio regionale disciolto possono
continuare ad esercitare le funzioni di consigliere
provinciale solo fino alla elezione del nuovo consiglio
regionale.
Questo processo di espansione dell'autonomia provinciale va
oggi ulteriormente completato, anche sul piano dei rapporti
tra gli organi regionali e provinciali, stabilendo che la
"unione" personale tra i componenti dei tre organi deve
trovare una forma di organizzazione, per così dire,
"rovesciata" rispetto allo Statuto approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, quando l'articolo 42
disponeva: "Ciascun Consiglio provinciale è composto dei
membri del consiglio regionale eletti nella rispettiva
provincia". Oggi, la massima autonomia riconosciuta alle
province non solo deve determinare l'inversione del precedente
criterio organizzativo, configurando il consiglio regionale
come la "risultante" delle elezioni dei consiglieri
provinciali, ma anche attribuendo a ciascuna provincia la
scelta, con rispettiva legge, del proprio metodo
elettorale.
In tal modo, pur rimanendo la cornice istituzionale
regionale (indiscutibile ancoraggio dell'autonomia speciale
dal punto di vista culturale, storico e, soprattutto dopo la
ratifica del "pacchetto" e della conseguente "quietanza
liberatoria" da parte del Governo austriaco, internazionale),
verrebbe superato un sistema, assai discutibile, come
l'attuale, in forza del quale è vigente una normativa unica,
vincolata statutariamente al principio
proporzionale, che disciplina due realtà profondamente
diverse.
D'altra parte, lo Statuto prevede già l'esistenza di due
collegi elettorali separati ("Il territorio della regione è
ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano": articolo 25,
terzo comma) nei quali la presentazione delle liste, i
conteggi dei voti e l'attribuzione dei seggi avvengono
separatamente. Così come le particolari misure poste nello
Statuto a garanzia della rappresentanza dei diversi gruppi
linguistici non riguardano il consiglio provinciale e la
giunta provinciale di Trento. Dal che si può dedurre che il
vincolo proporzionale è giustificato per quanto riguarda
l'Alto Adige (garantendo, indirettamente, anche la
composizione degli organi regionali), non certamente per il
Trentino.
In più, qualora il permanere dell'attuale situazione
rendesse, direttamente o indirettamente, impraticabile una
libera modificazione dei sistemi elettorali, ci troveremmo in
presenza di una autonomia, nella provincia di Trento e in
quella di Bolzano, dotata di ingenti mezzi finanziari e
rilevanti competenze, ma priva della effettiva facoltà di
decidere liberamente le forme attraverso le quali selezionare
la rappresentanza che è chiamata ad amministrare quei mezzi
finanziari e quelle competenze.
Ulteriore modifica, infine, concerne gli articoli 36 e 50
dello Statuto, nella parte in cui si dispone che si possa
consentire, adeguandosi così alle disposizioni di principio
della legge 8 giugno 1990, n. 142, al Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige ai Consigli provinciali di Trento e di
Bolzano di eleggere come assessori anche cittadini non facenti
parte dei Consigli stessi.
| |