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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15267
DDL1305-0002
Progetto di legge Camera n. 1305 - testo presentato - (DDL12-1305)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1305. TESTIPDL
...C1305.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1305 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con il decreto del Presidente della
  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico
  delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per
  il Trentino-Alto Adige, risultante dalle disposizioni
  contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
  nella legge 31 dicembre 1962, n. 1777, nella legge
  costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e nella legge
  costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, si apriva una nuova
  fase del processo autonomistico riguardante la regione
  Trentino-Alto Adige consistente, sostanzialmente, nel
  trasferimento di numerose ed importanti competenze dal livello
  regionale a quelli, rispettivamente, delle province autonome
  di Trento e di Bolzano.
    La proposta di legge costituzionale in esame (che riprende
  e arricchisce l'analoga
  proposta di legge n. 1886 presentata nell'XI legislatura su
  iniziativa dei deputati Raffaelli, Boato, Bassanini, Elio
  Vito) mira a completare questo processo di progressiva
  espansione dell'autonomia provinciale di Trento e di
  Bolzano.
    La logica, infatti, che ispira la presente proposta di
  revisione statutaria può, in estrema sintesi, indicarsi nel
  completamento della tendenza, già segnalata da Livio Paladin,
  secondo cui l'essenza del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 670 del 1972 consisteva nel fatto che "a questo
  modo, le due province si elevano in sostanza al rango di vere
  e proprie regioni".
    Questa accentuazione dell'autonomia provinciale, del resto,
  è individuabile anche nel testo del sesto comma dell'articolo
  33 dello Statuto speciale del 1972, il quale, rispetto
 
                               Pag. 2
 
  al silenzio del previgente articolo 27 del precedente Statuto,
  stabilisce che i consigli provinciali possono "sopravvivere"
  allo scioglimento anticipato del consiglio regionale, anche se
  i componenti del consiglio regionale disciolto possono
  continuare ad esercitare le funzioni di consigliere
  provinciale solo fino alla elezione del nuovo consiglio
  regionale.
    Questo processo di espansione dell'autonomia provinciale va
  oggi ulteriormente completato, anche sul piano dei rapporti
  tra gli organi regionali e provinciali, stabilendo che la
  "unione" personale tra i componenti dei tre organi deve
  trovare una forma di organizzazione, per così dire,
  "rovesciata" rispetto allo Statuto approvato con legge
  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, quando l'articolo 42
  disponeva: "Ciascun Consiglio provinciale è composto dei
  membri del consiglio regionale eletti nella rispettiva
  provincia".  Oggi, la massima autonomia riconosciuta alle
  province non solo deve determinare l'inversione del precedente
  criterio organizzativo, configurando il consiglio regionale
  come la "risultante" delle elezioni dei consiglieri
  provinciali, ma anche attribuendo a ciascuna provincia la
  scelta, con rispettiva legge, del proprio metodo
  elettorale.
    In tal modo, pur rimanendo la cornice istituzionale
  regionale (indiscutibile ancoraggio dell'autonomia speciale
  dal punto di vista culturale, storico e, soprattutto dopo la
  ratifica del "pacchetto" e della conseguente "quietanza
  liberatoria" da parte del Governo austriaco, internazionale),
  verrebbe superato un sistema, assai discutibile, come
  l'attuale, in forza del quale è vigente una normativa unica,
  vincolata statutariamente al principio
  proporzionale, che disciplina due realtà profondamente
  diverse.
    D'altra parte, lo Statuto prevede già l'esistenza di due
  collegi elettorali separati ("Il territorio della regione è
  ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano": articolo 25,
  terzo comma) nei quali la presentazione delle liste, i
  conteggi dei voti e l'attribuzione dei seggi avvengono
  separatamente.  Così come le particolari misure poste nello
  Statuto a garanzia della rappresentanza dei diversi gruppi
  linguistici non riguardano il consiglio provinciale e la
  giunta provinciale di Trento.  Dal che si può dedurre che il
  vincolo proporzionale è giustificato per quanto riguarda
  l'Alto Adige (garantendo, indirettamente, anche la
  composizione degli organi regionali), non certamente per il
  Trentino.
    In più, qualora il permanere dell'attuale situazione
  rendesse, direttamente o indirettamente, impraticabile una
  libera modificazione dei sistemi elettorali, ci troveremmo in
  presenza di una autonomia, nella provincia di Trento e in
  quella di Bolzano, dotata di ingenti mezzi finanziari e
  rilevanti competenze, ma priva della effettiva facoltà di
  decidere liberamente le forme attraverso le quali selezionare
  la rappresentanza che è chiamata ad amministrare quei mezzi
  finanziari e quelle competenze.
    Ulteriore modifica, infine, concerne gli articoli 36 e 50
  dello Statuto, nella parte in cui si dispone che si possa
  consentire, adeguandosi così alle disposizioni di principio
  della legge 8 giugno 1990, n. 142, al Consiglio regionale del
  Trentino-Alto Adige ai Consigli provinciali di Trento e di
  Bolzano di eleggere come assessori anche cittadini non facenti
  parte dei Consigli stessi.
 
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