| (Atti discriminatori).
1. Sono vietati gli atti comunque diretti a condizionare
o limitare l'esercizio del proprio mandato agli organi di
rappresentanza militare o a suoi singoli membri.
2. E' vietato qualsiasi atto teso a influenzare o limitare,
attraverso gli incarichi di comando od i rapporti gerarchici,
il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei
delegati nell'ambito dell'attività della rappresentanza
militare.
3. E' vietato qualsiasi atto discriminatorio verso
candidati, delegati o ex delegati degli organi di
rappresentanza.
4. Il militare che, a titolo individuale o insieme ad
altri, avanza formale reclamo scritto all'organo di
rappresentanza non può essere sottoposto ad alcun procedimento
disciplinare o discriminatorio, né il suo reclamo può essere
subordinato ad
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alcuna formalità o condizione, sia gerarchica sia
procedurale, né di forma né di sostanza.
5. E' vietato menzionare o trascrivere a qualsiasi titolo
il reclamo di un militare, nei fascicoli personali o in
qualsiasi atto riguardante la sua posizione.
6. Per i delegati eletti al COCER in materia di valutazione
ed avanzamento si adottano gli stessi criteri validi per il
personale impiegato presso il Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI).
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