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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362).
Il provvedimento in esame:
prevede il riordino dei ruoli degli ufficiali, mediante
riduzioni delle attuali dotazioni organiche e modifica di
alcune norme della legge n. 404 del 1990 in materia di
avanzamento di carriera degli ufficiali delle Forze armate;
dispone una nuova disciplina del volontariato e la
contestuale istituzione di un ruolo dei volontari in servizio
permanente;
istituisce il servizio militare femminile volontario,
limitatamente alle carriere degli ufficiali, dei sottufficiali
e dei militari di truppa in servizio volontario;
comporta la ristrutturazione e la riduzione dei comandi
operativi e delle strutture territoriali delle Forze
armate.
Gli oneri derivanti dall'iniziativa in questione sono
stati calcolati sulla base dei seguenti parametri:
differenza fra il trattamento economico attuale dei
volontari e quello introdotto dall'articolo 3, comma 4,
lettera c) della nuova normativa (allegato 1);
equiparazione del trattamento economico attribuito al
personale volontario con quello, non esclusivo delle forze
permanenti, riconosciuto al personale dell'Arma dei
carabinieri, ruolo appuntati e carabinieri (allegato 2);
situazione del personale volontario, nel decennio
1995-2004 (allegato 3);
costo del volontariato, nel decennio 1995-2004
(allegato 4);
minori oneri conseguenti a riduzioni strutturali:
per Forza armata (allegati 5-6-7);
per il comparto Difesa (allegato 8);
minori oneri connessi alla riduzione del personale
ufficiali di complemento (allegato 9);
maggiori oneri derivanti dalla modifica dell'articolo
13 della legge n. 404 del 1990 (allegato 10);
minori spese globali (allegato 11).
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Nella elaborazione dei predetti parametri finanziari si è
valutato che l'istituzione del servizio volontario femminile
non comporta maggiori oneri per la Difesa, in quanto il
personale femminile:
è compreso nei volumi organici dei ruoli nei quali
affluisce;
utilizza strutture e servizi già esistenti.
Si stima, pertanto, che i maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del provvedimento in esame siano compensati
dalle minori spese conseguenti alla riduzione delle
infrastrutture e del personale militare, come meglio
specificato nel prospetto dimostrativo allegato 12.
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