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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15279
DDL1307-0004
Progetto di legge Camera n. 1307 - testo presentato - (DDL12-1307)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C1307. TESTIPDL
...C1307.
Pag. 25 DISEGNO DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1307 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Dotazioni organiche degli ufficiali,
  dei sottufficiali, dei volontari delle Forze armate e del
              personale civile della Difesa). 
    1.  Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Nuovo
  modello di difesa facendo salve le esigenze di partecipazione,
  specie a livello dirigenziale, negli organismi internazionali
  che operano nel settore della difesa, le dotazioni organiche
  complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari
  delle Forze armate, nonché del personale civile sono stabilite
  come indicato nel presente articolo.
    2.  Le dotazioni organiche complessive degli ufficiali in
  servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
  carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
  capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono fissate
  in 21.900 unità, di cui 2.360 colonnelli e generali e gradi
  corrispondenti.
    3.  Le dotazioni organiche complessive dei sottufficiali in
  servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
  carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
  capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono fissate
  in 75 mila unità.  Con successivo provvedimento, il Ministro
  della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,
  provvederà alla ripartizione delle dotazioni organiche tra le
  singole Forze armate, in armonia con le disposizioni di cui
  all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
    4.  Le Forze armate, con l'esclusione dell'Arma dei
  carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma
  breve e volontari in servizio permanente effettivo nei limiti
  massimi di 78.500 unità di cui:
        a)  Esercito: 60 mila unità;
        b)  Marina: 14 mila unità (di cui 3.500 unità per le
  Capitanerie di porto);
        c)  Aeronautica: 4.500 unità.
 
                              Pag. 26
 
    5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, la dotazione organica del personale
  civile, esclusi i dirigenti, resta provvisoriamente fissata in
  54.840 unità, distribuite in qualifiche funzionali e
  correlativi profili professionali mediante decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
  del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministero del
  tesoro.
    6.  Alle successive variazioni delle dotazioni organiche di
  cui al comma 5, da ridurre, nell'arco di un decennio dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, in 43 mila
  unità, nonché alla individuazione degli uffici di livello
  dirigenziale, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  ed integrazioni.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1307 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1307 TOTPAG=0032 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=001 PAGFIN=0026 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=130700 00 FASCIDC=12DDL1307 SORTNAV=0130700 000 00000 ZZDDLC1307 NDOC0004 TIPDOCL DOCTIT0004 NDOC0004



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