| (Dotazioni organiche degli ufficiali,
dei sottufficiali, dei volontari delle Forze armate e del
personale civile della Difesa).
1. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Nuovo
modello di difesa facendo salve le esigenze di partecipazione,
specie a livello dirigenziale, negli organismi internazionali
che operano nel settore della difesa, le dotazioni organiche
complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari
delle Forze armate, nonché del personale civile sono stabilite
come indicato nel presente articolo.
2. Le dotazioni organiche complessive degli ufficiali in
servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono fissate
in 21.900 unità, di cui 2.360 colonnelli e generali e gradi
corrispondenti.
3. Le dotazioni organiche complessive dei sottufficiali in
servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono fissate
in 75 mila unità. Con successivo provvedimento, il Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,
provvederà alla ripartizione delle dotazioni organiche tra le
singole Forze armate, in armonia con le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
4. Le Forze armate, con l'esclusione dell'Arma dei
carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma
breve e volontari in servizio permanente effettivo nei limiti
massimi di 78.500 unità di cui:
a) Esercito: 60 mila unità;
b) Marina: 14 mila unità (di cui 3.500 unità per le
Capitanerie di porto);
c) Aeronautica: 4.500 unità.
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5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, la dotazione organica del personale
civile, esclusi i dirigenti, resta provvisoriamente fissata in
54.840 unità, distribuite in qualifiche funzionali e
correlativi profili professionali mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministero del
tesoro.
6. Alle successive variazioni delle dotazioni organiche di
cui al comma 5, da ridurre, nell'arco di un decennio dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in 43 mila
unità, nonché alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
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