| (Riordinamento dei ruoli degli ufficiali
in servizio permanente delle Forze armate).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per riordinare il
reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
ufficiali in servizio permanente, prevedendo una progressiva
riduzione delle dotazioni organiche complessive dei ruoli, dal
grado di sottotenente a quello di generale di corpo d'armata e
corrispondenti, rispettando i vincoli di cui al comma 2, fino
a raggiungere i livelli fissati nell'articolo 1,
salvaguardando i diritti acquisiti, in relazione al sistema di
avanzamento in vigore, con riferimento alla permanenza nel
grado posseduto alla data di entrata in vigore della presente
legge ed al relativo tasso di avanzamento al grado
superiore.
2. Nell'esercizio della delega il Governo assicurerà, per
ciascun ruolo, la dotazione organica necessaria a garantire la
pianificazione, l'organizzazione e la condotta delle attività
connesse con i compiti delle Forze armate, di cui alla legge
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luglio 1978, n. 382, compresa l'attività addestrativa. Tale
dotazione dovrà assicurare anche il rispetto degli impegni
dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali di
cui fa parte.
3. Il Governo dovrà introdurre norme che, in un'ottica
unitaria ed interforze, garantiscano progressioni di carriera
paritetiche ed uguali limiti di età per la cessazione dal
servizio tra ruoli omologhi, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici
da assicurare, anche in rapporto alle funzioni da svolgere
nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica
e di altri organismi multinazionali similari. In tale ambito
l'eventuale esigenza di introdurre un grado apicale superiore
a quello di generale di corpo d'armata o grado equiparato non
dovrà comportare l'attribuzione di incrementi stipendiali. Si
dovrà altresì assicurare a tutto il personale, che non abbia
demeritato, carriere regolari, consentendo ai migliori
l'accesso nei gradi più elevati, secondo profili di carriera
equivalenti per ruoli preposti a funzioni similari.
4. La progressione delle carriere in ciascun ruolo dovrà
avvenire secondo il sistema di avanzamento normalizzato di cui
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, con le rettifiche che si renderanno necessarie
per realizzare gli allineamenti di cui al comma 3 nel rispetto
dei numeri massimi di cui all'articolo 1.
5. Ai fini di cui al comma 3, per ciascuna Forza armata si
dovranno definire i ruoli normali ed i ruoli speciali,
uniformando tra le Forze armate, per ciascuno dei predetti
ruoli, le fonti e le modalità di alimentazione. Si dovranno
altresì aggiornare i numeri massimi di cui alla legge 10
dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 1, precisando le cariche escluse dal
provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del
1973.
6. Si provvederà a semplificare e razionalizzare le
procedure relative alla valutazione del personale ai fini
dell'avanzamento, nel rispetto dei princìpi sanciti
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dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19
maggio 1986, n. 224, prevedendo l'utilizzazione prevalente di
voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione
caratteristica disponibile per ciascun valutando. Si
provvederà altresì a razionalizzare il funzionamento dei
collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale,
nello spirito della riforma dei vertici.
7. Per il conseguimento della necessaria caratterizzazione
interforze nella formazione dei colonnelli e dei generali o
gradi equiparati, dovrà essere costituito un Istituto
superiore di stato maggiore interforze, che unifichi i corsi
superiori di stato maggiore della Scuola di guerra
dell'esercito, dell'Istituto di guerra marittima, nonché del
Corso superiore della scuola di guerra aerea.
8. In relazione agli esuberi che verranno a determinarsi
per il conseguimento dei numeri massimi fissati all'articolo
1, commi 2 e 3, saranno definite norme per disciplinare il
transito del personale eccedente negli organismi del
Dipartimento della protezione civile ed in altri della
pubblica amministrazione, senza determinare maggiori oneri.
9. Dovranno essere previste norme transitorie per il
graduale passaggio, in un arco di dieci anni, dalla normativa
vigente a quella che verrà definita con i decreti previsti dal
presente articolo.
10. Le accademie militari e gli istituti preposti alla
formazione iniziale degli ufficiali dei ruoli normali delle
Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza sono
parificati a quelli ascritti nella Tabella A annessa al regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592. I corsi di studio effettuati
presso le predette accademie e istituti, in relazione alla
loro durata di quattro anni o superiore, danno luogo al
conferimento del diploma di laurea in "Scienze della difesa"
e, per il Corpo della Guardia di finanza, in "Scienze
tributarie e finanziarie". Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri delle finanze, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, del tesoro e per la funzione
pubblica e gli affari regionali, si
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provvederà a regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, l'applicazione delle norme di
cui al presente comma, adeguando il ciclo di studi presso le
accademie militari alla disciplina universitaria dei
corrispondenti corsi di laurea.
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