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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15280
DDL1307-0005
Progetto di legge Camera n. 1307 - testo presentato - (DDL12-1307)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C1307. TESTIPDL
...C1307.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1307 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Riordinamento dei ruoli degli ufficiali
        in servizio permanente delle Forze armate). 
    1.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ai
  sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, uno o più decreti legislativi per riordinare il
  reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
  ufficiali in servizio permanente, prevedendo una progressiva
  riduzione delle dotazioni organiche complessive dei ruoli, dal
  grado di sottotenente a quello di generale di corpo d'armata e
  corrispondenti, rispettando i vincoli di cui al comma 2, fino
  a raggiungere i livelli fissati nell'articolo 1,
  salvaguardando i diritti acquisiti, in relazione al sistema di
  avanzamento in vigore, con riferimento alla permanenza nel
  grado posseduto alla data di entrata in vigore della presente
  legge ed al relativo tasso di avanzamento al grado
  superiore.
    2.  Nell'esercizio della delega il Governo assicurerà, per
  ciascun ruolo, la dotazione organica necessaria a garantire la
  pianificazione, l'organizzazione e la condotta delle attività
  connesse con i compiti delle Forze armate, di cui alla legge
  11
 
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  luglio 1978, n. 382, compresa l'attività addestrativa.  Tale
  dotazione dovrà assicurare anche il rispetto degli impegni
  dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali di
  cui fa parte.
    3.  Il Governo dovrà introdurre norme che, in un'ottica
  unitaria ed interforze, garantiscano progressioni di carriera
  paritetiche ed uguali limiti di età per la cessazione dal
  servizio tra ruoli omologhi, in relazione alle esigenze
  ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici
  da assicurare, anche in rapporto alle funzioni da svolgere
  nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica
  e di altri organismi multinazionali similari.  In tale ambito
  l'eventuale esigenza di introdurre un grado apicale superiore
  a quello di generale di corpo d'armata o grado equiparato non
  dovrà comportare l'attribuzione di incrementi stipendiali.  Si
  dovrà altresì assicurare a tutto il personale, che non abbia
  demeritato, carriere regolari, consentendo ai migliori
  l'accesso nei gradi più elevati, secondo profili di carriera
  equivalenti per ruoli preposti a funzioni similari.
    4.  La progressione delle carriere in ciascun ruolo dovrà
  avvenire secondo il sistema di avanzamento normalizzato di cui
  alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
  modificazioni, con le rettifiche che si renderanno necessarie
  per realizzare gli allineamenti di cui al comma 3 nel rispetto
  dei numeri massimi di cui all'articolo 1.
    5.  Ai fini di cui al comma 3, per ciascuna Forza armata si
  dovranno definire i ruoli normali ed i ruoli speciali,
  uniformando tra le Forze armate, per ciascuno dei predetti
  ruoli, le fonti e le modalità di alimentazione.  Si dovranno
  altresì aggiornare i numeri massimi di cui alla legge 10
  dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto
  dall'articolo 1, precisando le cariche escluse dal
  provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione dei
  quadri di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del
  1973.
    6.  Si provvederà a semplificare e razionalizzare le
  procedure relative alla valutazione del personale ai fini
  dell'avanzamento, nel rispetto dei princìpi sanciti
 
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  dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19
  maggio 1986, n. 224, prevedendo l'utilizzazione prevalente di
  voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione
  caratteristica disponibile per ciascun valutando.  Si
  provvederà altresì a razionalizzare il funzionamento dei
  collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale,
  nello spirito della riforma dei vertici.
    7.  Per il conseguimento della necessaria caratterizzazione
  interforze nella formazione dei colonnelli e dei generali o
  gradi equiparati, dovrà essere costituito un Istituto
  superiore di stato maggiore interforze, che unifichi i corsi
  superiori di stato maggiore della Scuola di guerra
  dell'esercito, dell'Istituto di guerra marittima, nonché del
  Corso superiore della scuola di guerra aerea.
    8.  In relazione agli esuberi che verranno a determinarsi
  per il conseguimento dei numeri massimi fissati all'articolo
  1, commi 2 e 3, saranno definite norme per disciplinare il
  transito del personale eccedente negli organismi del
  Dipartimento della protezione civile ed in altri della
  pubblica amministrazione, senza determinare maggiori oneri.
    9.  Dovranno essere previste norme transitorie per il
  graduale passaggio, in un arco di dieci anni, dalla normativa
  vigente a quella che verrà definita con i decreti previsti dal
  presente articolo.
    10.  Le accademie militari e gli istituti preposti alla
  formazione iniziale degli ufficiali dei ruoli normali delle
  Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza sono
  parificati a quelli ascritti nella Tabella A annessa al regio
  decreto 31 agosto 1933, n. 1592.  I corsi di studio effettuati
  presso le predette accademie e istituti, in relazione alla
  loro durata di quattro anni o superiore, danno luogo al
  conferimento del diploma di laurea in "Scienze della difesa"
  e, per il Corpo della Guardia di finanza, in "Scienze
  tributarie e finanziarie".  Con decreto del Presidente della
  Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
  con i Ministri delle finanze, dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, del tesoro e per la funzione
  pubblica e gli affari regionali, si
 
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  provvederà a regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, l'applicazione delle norme di
  cui al presente comma, adeguando il ciclo di studi presso le
  accademie militari alla disciplina universitaria dei
  corrispondenti corsi di laurea.
 
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