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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15281
DDL1307-0006
Progetto di legge Camera n. 1307 - testo presentato - (DDL12-1307)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C1307. TESTIPDL
...C1307.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1307 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Volontari).
    1.  I volontari in ferma breve di cui all'articolo 1
  comprendono volontari in ferma di tre anni e volontari ammessi
  al prolungamento della stessa per ulteriori due anni.  Le norme
  relative alla ferma di leva prolungata, di cui alla legge 24
  dicembre 1986, n. 958, non si applicano all'Esercito, esclusa
  l'Arma dei carabinieri, alla Marina militare ed alla
  Aeronautica militare.
    2.  Sono istituiti nelle Forze armate ruoli dei volontari in
  servizio permanente il cui volume organico, da definire con
  decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
  tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, non può superare il 50 per
  cento dell'entità complessiva di volontari stabilita per
  ciascuna Forza armata.
    3.  I reclutamenti in ciascun anno non possono superare i
  seguenti valori massimi:
        a)  volontari in ferma breve di 3 anni: un sesto
  dell'entità complessiva di cui all'articolo 1;
        b)  volontari in servizio permanente effettivo: un
  ventesimo del volume organico del ruolo di riferimento.
    4.  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23
  agosto 1988, n. 400, per disciplinare il reclutamento, lo
  stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico
 
                              Pag. 30
 
  dei volontari di cui al presente articolo.
  Nell'esercizio della delega il Governo dovrà determinare:
        a)  le modalità di accesso ai ruoli dei volontari in
  servizio permanente effettivo;
        b)  le specializzazioni, gli incarichi, le
  specialità e le categorie nelle quali devono essere collocati
  i volontari;
        c)  l'avanzamento, lo stato giuridico, il
  trattamento economico e di quiescenza dei volontari,
  equiparandolo, con esclusione del trattamento accessorio e
  dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3,
  della legge 1^ aprile 1981, n. 121, a quello del personale del
  ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri,
  nel rispetto delle differenti funzioni e mansioni svolte da
  questi ultimi;
        d)  la corrispondenza dei gradi tra il ruolo dei
  volontari delle Forze armate e quello degli appuntati e dei
  carabinieri;
        e)  norme transitorie volte a disciplinare
  l'applicazione della presente legge nei confronti dei
  volontari in ferma di leva prolungata che alla data di entrata
  in vigore della stessa risultino in servizio ai sensi della
  legge 24 dicembre 1986, n. 958, o della legge 24 dicembre
  1993, n. 537.
    5.  Restano ferme le aliquote, fissate dall'articolo 3,
  comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'accesso
  alle carriere iniziali nella Difesa e nelle altre
  amministrazioni dello Stato.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1307 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1307 TOTPAG=0032 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=007 PAGFIN=0030 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=130700 00 FASCIDC=12DDL1307 SORTNAV=0130700 000 00000 ZZDDLC1307 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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