| (Volontari).
1. I volontari in ferma breve di cui all'articolo 1
comprendono volontari in ferma di tre anni e volontari ammessi
al prolungamento della stessa per ulteriori due anni. Le norme
relative alla ferma di leva prolungata, di cui alla legge 24
dicembre 1986, n. 958, non si applicano all'Esercito, esclusa
l'Arma dei carabinieri, alla Marina militare ed alla
Aeronautica militare.
2. Sono istituiti nelle Forze armate ruoli dei volontari in
servizio permanente il cui volume organico, da definire con
decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, non può superare il 50 per
cento dell'entità complessiva di volontari stabilita per
ciascuna Forza armata.
3. I reclutamenti in ciascun anno non possono superare i
seguenti valori massimi:
a) volontari in ferma breve di 3 anni: un sesto
dell'entità complessiva di cui all'articolo 1;
b) volontari in servizio permanente effettivo: un
ventesimo del volume organico del ruolo di riferimento.
4. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare il reclutamento, lo
stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico
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dei volontari di cui al presente articolo.
Nell'esercizio della delega il Governo dovrà determinare:
a) le modalità di accesso ai ruoli dei volontari in
servizio permanente effettivo;
b) le specializzazioni, gli incarichi, le
specialità e le categorie nelle quali devono essere collocati
i volontari;
c) l'avanzamento, lo stato giuridico, il
trattamento economico e di quiescenza dei volontari,
equiparandolo, con esclusione del trattamento accessorio e
dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3,
della legge 1^ aprile 1981, n. 121, a quello del personale del
ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri,
nel rispetto delle differenti funzioni e mansioni svolte da
questi ultimi;
d) la corrispondenza dei gradi tra il ruolo dei
volontari delle Forze armate e quello degli appuntati e dei
carabinieri;
e) norme transitorie volte a disciplinare
l'applicazione della presente legge nei confronti dei
volontari in ferma di leva prolungata che alla data di entrata
in vigore della stessa risultino in servizio ai sensi della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, o della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
5. Restano ferme le aliquote, fissate dall'articolo 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'accesso
alle carriere iniziali nella Difesa e nelle altre
amministrazioni dello Stato.
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