| (Servizio militare volontario femminile).
1. I cittadini di sesso femminile partecipano, su base
volontaria, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e
sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa
in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
2. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e dei
trasporti e della navigazione, è delegato ad emanare,
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entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare il
reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale
femminile, estendendo ad esso, per quanto possibile, le norme
già in vigore per il personale maschile e quelle vigenti nel
pubblico impiego in materia di tutela della condizione
femminile.
3. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dei
trasporti e della navigazione per il personale del corpo delle
Capitanerie di porto, il Ministro delle finanze per il
personale del Corpo della Guardia di finanza ed il Ministro
dell'interno per gli aspetti di competenza, sentiti la
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra
uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonché
i comitati per le pari opportunità costituiti presso i
relativi Ministeri, sono autorizzati ad emanare norme per
l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del
personale femminile, nonché per definire le qualifiche, le
specializzazioni e gli incarichi ad esso riservati.
4. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro del
trasporti e della navigazione, su proposta del capo di stato
maggiore della difesa definisce, di anno in anno, ferme
restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i
ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le
specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno
luogo, con la dovuta gradualità, i reclutamenti del personale
femminile, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge.
5. Alle incombenze di cui al comma 4, per il personale
femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza,
provvede il Ministro delle finanze, su proposta del comandante
generale della Guardia di finanza.
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