Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15282
DDL1307-0007
Progetto di legge Camera n. 1307 - testo presentato - (DDL12-1307)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C1307. TESTIPDL
...C1307.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1307 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Servizio militare volontario femminile).
    1.  I cittadini di sesso femminile partecipano, su base
  volontaria, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e
  sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa
  in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli
  delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
    2.  Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro
  della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e dei
  trasporti e della navigazione, è delegato ad emanare,
 
                              Pag. 31
 
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 14
  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare il
  reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale
  femminile, estendendo ad esso, per quanto possibile, le norme
  già in vigore per il personale maschile e quelle vigenti nel
  pubblico impiego in materia di tutela della condizione
  femminile.
    3.  Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dei
  trasporti e della navigazione per il personale del corpo delle
  Capitanerie di porto, il Ministro delle finanze per il
  personale del Corpo della Guardia di finanza ed il Ministro
  dell'interno per gli aspetti di competenza, sentiti la
  Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra
  uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonché
  i comitati per le pari opportunità costituiti presso i
  relativi Ministeri, sono autorizzati ad emanare norme per
  l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del
  personale femminile, nonché per definire le qualifiche, le
  specializzazioni e gli incarichi ad esso riservati.
    4.  Il Ministro della difesa, sentito il Ministro del
  trasporti e della navigazione, su proposta del capo di stato
  maggiore della difesa definisce, di anno in anno, ferme
  restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i
  ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le
  specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno
  luogo, con la dovuta gradualità, i reclutamenti del personale
  femminile, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di
  entrata in vigore della presente legge.
    5.  Alle incombenze di cui al comma 4, per il personale
  femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza,
  provvede il Ministro delle finanze, su proposta del comandante
  generale della Guardia di finanza.
 
DATA=940923 FASCID=DDL12-1307 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1307 TOTPAG=0032 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=030 PAGFIN=0031 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=130700 00 FASCIDC=12DDL1307 SORTNAV=0130700 000 00000 ZZDDLC1307 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati