| (Ristrutturazione dei comandi operativi
e delle strutture territoriali).
1. In conseguenza della prevista riorganizzazione dei
vertici militari e dell'organizazione
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centrale della Difesa, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, il Ministro della difesa
provvede a definire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, una nuova articolazione dei
comandi operativi e della altre strutture periferiche della
Difesa, nel rispetto degli impegni internazionali, per
corrispondere alle nuove esigenze operative e
logistico-territoriali poste dal Nuovo modello di difesa.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, potranno
essere accorpati, soppressi e, se necessario, costituiti, enti
e comandi operativi e territoriali, assicurando comunque
l'assolvimento dei compiti assegnati dalla legge 11 luglio
1978, n. 382, compresa l'attività addestrativa. In tale
contesto si dovrà prevedere:
a) un comando operativo di vertice di cui potrà
avvalersi il Capo di stato maggiore della difesa per
esercitare il comando operativo su tutte le forze terrestri,
navali ed aeree;
b) lo snellimento, nel settore operativo ed in
quello logistico-territoriale, dell'attuale struttura
organizzativo-funzionale, assicurando una adeguata
integrazione interforze da conseguire con la necessaria
gradualità.
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